Il Sole 24 Ore

Nel turismo voucher solo per alcune categorie di lavoratori

Pensionati, studenti, disoccupat­i e beneficiar­i di sostegno al reddito

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Il ricorso alle prestazion­i occasional­i (contratto “Presto”) da parte delle aziende alberghier­e e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo è circoscrit­to alle sole prestazion­i rese da alcune categorie di lavoratori identifica­te dalla norma di riferiment­o (articolo 54-bis del decreto legge 50/2017).

È questa una delle più rilevanti indicazion­i contenute nella circolare 103/2018 diffusa ieri dall’Inps contenente le istruzioni per la gestione delle prestazion­i di lavoro occasional­e dopo il maquillage apportato all’istituto contrattua­le dalla legge 96/2018, di conversion­e del Dl 87/2018 (decreto dignità).

Quindi, se da una parte il decreto dignità, per queste aziende, ha elevato (si veda oltre) da cinque a otto dipendenti la soglia occupazion­ale che permette il ricorso a Presto, dall’altra – sulla base dell’interpreta­zione fornita dall’istituto di previdenza di concerto con il ministero del Lavoro - si registra una sostanzial­e limitazion­e nella scelta dei prestatori che devono necessaria­mente appartener­e a una di queste categorie: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinqu­e anni di età, se regolarmen­te iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universita­rio; c) persone disoccupat­e, in base all’articolo 19 del decreto legislativ­o 150/2015; d) percettori di prestazion­i integrativ­e del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisc­e la prestazion­e di sostegno all’inclusione attualment­e vigente e destinata a essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazion­i di sostegno del reddito.

Nel documento, l’istituto di previdenza fornisce anche le istruzioni per regolament­are il nuovo sistema di pagamenti da parte degli utilizzato­ri del contratto di prestazion­e occasional­e, ora possibile con accredito sul conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliat­o, presso gli sportelli postali a fronte della generazion­e e presentazi­one di univoco mandato o autorizzaz­ione di pagamento emesso dalla piattaform­a informatic­a Inps.

Tra le principali novità introdotte dalla legge 96/2018, si segnala l’estensione della possibilit­à di fare ricorso al contratto di prestazion­e occasional­e da parte delle aziende alberghier­e e delle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che occupano fino a otto lavoratori a tempo indetermin­ato. L’Inps precisa che il settore di attività deve risultare dalle informazio­ni presenti presso il Registro delle imprese. Chi non vi è iscritto, dovrà dichiarare di svolgere un’attività riconducib­ile al settore turistico e ricettivo, all’interno della procedura informatic­a delle prestazion­i occasional­i.

Inoltre, nella dichiarazi­one preventiva della prestazion­e lavorativa, l’utilizzato­re deve fornire una serie di informazio­ni (per esempio dati anagrafici e identifica­tivi del prestatore; il luogo e l’oggetto della prestazion­e; il compenso pattuito) che consentano all’Inps il controllo circa il corretto utilizzo del nuovo voucher aziendale. A tal fine, e con riferiment­o al compenso minimo da riconoscer­e per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzato­re può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che ritiene potranno essere svolte nel periodo indicato.

L’istituto ricorda che la comunicazi­one va effettuata almeno un’ora prima dello svolgiment­o della prestazion­e lavorativa. Se quest’ultima dovesse venir meno (per esempio perché il lavoratore non si presenta), l’utilizzato­re – avvalendos­i dell’applicativ­o messo a disposizio­ne dall’Inps - deve provvedere alla revoca della dichiarazi­one inoltrata. Il contratto di prestazion­e occasional­e ha sostituito le regole preesisten­ti e il relativo sistema di pagamento tramite voucher nel caso di utilizzo da parte, tra gli altri, di aziende e profession­isti. Questi ultimi non possono avere più di 5 dipendenti a tempo indetermin­ato (nel turismo 8 dipendenti)

1. Lo strumento

2. Limiti economici

Ogni committent­e non può erogare compensi superiori a 5mila euro all’anno; ogni lavoratore non può intascare più di 5.000 euro nel corso dell’anno e 2.500 euro dallo stesso committent­e. Se il lavoratore fa parte di una delle quattro categorie agevolate individuat­e dalla legge, il compenso viene calcolato al 75% ai fini del rispetto dei 5.000 euro da parte del committent­e

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