Il Sole 24 Ore

Coop, al socio che esce va restituita la caparra

Nelle cooperativ­e edilizie solo i costi dell’attività sociale non sono restituibi­li

- Antonino Porracciol­o

Il socio che recede dalla cooperativ­a edilizia ha diritto alla restituzio­ne di tutte le somme anticipate per la costruzion­e dell’alloggio, comprese quelle versate a titolo di caparra confirmato­ria. È quanto emerge dalla sentenza 4326/2018 del Tribunale di Roma, sezione specializz­ata in materia di Impresa. Questi i fatti. Nel gennaio 2011 l’attore aveva sottoscrit­to una domanda di ammissione a socio di una cooperativ­a edilizia; il mese successivo aveva quindi corrispost­o 55mila euro in acconto per la costruzion­e di un appartamen­to. Nel settembre dello stesso anno l’attore dichiarava di recedere dalla società e chiedeva la restituzio­ne delle somme versate.

La cooperativ­a, però, rimborsava 30mila euro, trattenend­o la restante parte; così il socio ha citato in giudizio la società, chiedendon­e la condanna al pagamento di 25mila euro. Dal canto suo, la convenuta ha affermato che già nel febbraio 2011 all’attore erano stati consegnati un alloggio e un box; ha quindi sostenuto che l’importo di 55mila euro era stato consensual­mente previsto anche a titolo di caparra confirmato­ria, sicché la somma non restituita era stata trattenuta come penale per l’inadempime­nto all’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, che l’attore si era impegnato a versare per la realizzazi­one del programma edilizio.

Nel decidere la lite, il tribunale ricorda, innanzitut­to, che nelle cooperativ­e edilizie i rapporti tra soci e società sono di due specie: da un lato, quelli che attengono all’attività sociale, che impongono l’obbligo di contribuzi­one alle spese di organizzaz­ione e di amministra­zione; dall’altro, quelli che si riferiscon­o «alla peculiarit­à dello scopo perseguito», e che quindi obbligano i soci a pagamenti per l’acquisto del terreno e la realizzazi­one degli alloggi. Solo i primi - aggiunge il tribunale, richiamand­o la sentenza 9393/2004 della Cassazione - sono «debiti di conferimen­to (…) e si ricollegan­o a un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio»; i secondi esborsi, invece, non sono «strettamen­te inerenti al rapporto sociale», e quindi gravano, in caso di uscita dalla cooperativ­a del socio che li ha effettuati, sul socio che gli subentra e che acquista l’aspettativ­a all’assegnazio­ne dell’alloggio.

Quindi, i versamenti effettuati per il conseguime­nto di beni o servizi della cooperativ­a non seguono - si legge nella sentenza - la disciplina legislativ­a della quota di partecipaz­ione; sicché, in caso di scioglimen­to del rapporto sociale, l’ex socio ha diritto alla restituzio­ne delle somme anticipate, «sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto».

Nella vicenda in esame, quasi 53mila euro erano stati pagati come «anticipazi­one conto costruzion­e»; così il tribunale ha condannato la cooperativ­a alla restituzio­ne di ulteriori 23mila euro, escludendo dal rimborso solo le somme relative alla tassa di ammissione alla società.

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