Stretta sulla detassazione dei premi di risultato
La detassazione dei premi di risultato è possibile solo quando il risultato dell’azienda sia incrementale rispetto al periodo precedente. L’indicazione, che costituisce una stretta sulle agevolazioni, arriva dall’agenzia delle Entrate in risposta a un interpello.
La detassazione dei premi è possibile solo quando il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. È questa la discutibile interpretazione delle Entrate formulata nella risoluzione 78/2018 che rischia di escludere dal beneficio fiscale buona parte dei premi riconosciuti dalle aziende ai lavoratori.
Il tema centrale è il corretto significato di risultato “incrementale” previsto dalla norma. Il caso analizzato riguarda un’azienda che con accordo sindacale ha fissato un determinato Ebit oltre cui riconoscere il premio. Inoltre, rispetto all’efficienza ha previsto il miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. Secondo l’Agenzia questa struttura di premio non può essere detassata perché non risulta incrementale, ma ancorata al raggiungimento di un dato stabile fissato dal contratto aziendale. Sempre per le Entrate un premio è incrementale quando il risultato conseguito dall’azienda risulti migliorato rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
Questa definizione di incrementale non è prevista dalla legge: la norma sembra, anzi, affermare il contrario. L’articolo 2, comma 2 del decreto 25 marzo 2016 precisa che spetta solo ai contratti collettivi individuare i criteri di misurazione e verifica degli incrementi. Quindi questi criteri non sono sindacabili. Il contratto aziendale ha fissato un risultato di redditività (l’Ebit) da raggiungere entro un periodo congruo, superato il quale sarebbe spettato il premio. La norma non prevede che l’Ebit per essere incrementale deve essere superiore a quello dell’anno precedente o di un periodo precedente poiché, se fosse cosi, si innescherebbe una spirale progressiva incoerente con le stesse logiche economiche delle imprese. Secondo l’Agenzia, non va bene neanche fissare come obiettivo il miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. Anche se il Dm all’articolo 2, comma 2, stabilisce che uno dei parametri agevolabili è proprio il miglioramento dei processi aziendali.
Secondo l’Agenzia l’obiettivo fissato deve essere più alto rispetto a quelli precedenti