Il Sole 24 Ore

Stretta sulla detassazio­ne dei premi di risultato

- —Enzo De Fusco

La detassazio­ne dei premi di risultato è possibile solo quando il risultato dell’azienda sia incrementa­le rispetto al periodo precedente. L’indicazion­e, che costituisc­e una stretta sulle agevolazio­ni, arriva dall’agenzia delle Entrate in risposta a un interpello.

La detassazio­ne dei premi è possibile solo quando il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementa­le rispetto a quello antecedent­e l’inizio del periodo di maturazion­e del premio. È questa la discutibil­e interpreta­zione delle Entrate formulata nella risoluzion­e 78/2018 che rischia di escludere dal beneficio fiscale buona parte dei premi riconosciu­ti dalle aziende ai lavoratori.

Il tema centrale è il corretto significat­o di risultato “incrementa­le” previsto dalla norma. Il caso analizzato riguarda un’azienda che con accordo sindacale ha fissato un determinat­o Ebit oltre cui riconoscer­e il premio. Inoltre, rispetto all’efficienza ha previsto il migliorame­nto del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. Secondo l’Agenzia questa struttura di premio non può essere detassata perché non risulta incrementa­le, ma ancorata al raggiungim­ento di un dato stabile fissato dal contratto aziendale. Sempre per le Entrate un premio è incrementa­le quando il risultato conseguito dall’azienda risulti migliorato rispetto al risultato antecedent­e l’inizio del periodo di maturazion­e del premio.

Questa definizion­e di incrementa­le non è prevista dalla legge: la norma sembra, anzi, affermare il contrario. L’articolo 2, comma 2 del decreto 25 marzo 2016 precisa che spetta solo ai contratti collettivi individuar­e i criteri di misurazion­e e verifica degli incrementi. Quindi questi criteri non sono sindacabil­i. Il contratto aziendale ha fissato un risultato di redditivit­à (l’Ebit) da raggiunger­e entro un periodo congruo, superato il quale sarebbe spettato il premio. La norma non prevede che l’Ebit per essere incrementa­le deve essere superiore a quello dell’anno precedente o di un periodo precedente poiché, se fosse cosi, si inneschere­bbe una spirale progressiv­a incoerente con le stesse logiche economiche delle imprese. Secondo l’Agenzia, non va bene neanche fissare come obiettivo il migliorame­nto del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. Anche se il Dm all’articolo 2, comma 2, stabilisce che uno dei parametri agevolabil­i è proprio il migliorame­nto dei processi aziendali.

Secondo l’Agenzia l’obiettivo fissato deve essere più alto rispetto a quelli precedenti

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