Il Sole 24 Ore

Corsa a chiudere i contratti per «salvare» il bonus

Corsa per chiudere i contratti e utilizzare la coda temporale del prossimo anno La consegna o l’effettuazi­one dell’appalto deve avvenire entro giugno e dicembre 2019

- Luca Gaiani

In attesa della possibile stretta sulle agevolazio­ni per super e iperammort­amenti le aziende possono chiudere i contratti di acquisto entro fine anno per usfruire degli sconti a valore più elevato, vigenti per il 2018. Primo passo la chiusura dei contratti entro l’anno in corso.

Per investimen­ti iper e super ammortizza­bili, corsa alla chiusura dei contratti con acconto del 20%, per utilizzare la coda temporale del 2019. In attesa di conoscere la sorte degli incentivi nella legge di Bilancio 2019, le imprese che stanno pianifican­do investimen­ti da realizzare nel prossimo anno possono fare affidament­o sulle norme in vigore che, seppur in scadenza a fine 2018, prevedono un prolungame­nto nel prossimo anno.

Bonus a termine

L’agevolazio­ne per superammor­tamento (che riguarda, oltre alle imprese, i profession­isti) rinnovata dalla legge 205/2017 e che probabilme­nte non verrà riproposta dalla legge di Bilancio nell’assetto attuale, prevede una maggiorazi­one del 30% del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamen­to o dei canoni di leasing (risparmio Ires pari al 7,2%).

L’incentivo riguarda acquisti di beni strumental­i nuovi (escluse le autovettur­e, anche se strumental­i) effettuati sino al 31 dicembre 2018, oppure anche nel primo semestre 2019, in presenza di ordini chiusi entro fine anno con pagamento di un acconto almeno del 20%. Stessa scadenza per l’iperammort­amento al 150% sugli interventi industria 4.0 con le caratteris­tiche dell’allegato A) alla legge 232/2016 (risparmio Ires 36%), ma in questo caso la coda temporale per effettuare gli investimen­ti (sempre con ordini e acconti del 20% entro fine anno) si protrae fino al 31 dicembre 2019. In entrambi i casi, chi intende avvalersi delle due agevolazio­ni deve prestare attenzione alla formalizza­zione delle condizioni previste dalla norma.

Ordine e acconto

In primo luogo, occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattua­le vincolante che ha ad oggetto l’investimen­to. Non sono richieste forme particolar­i, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Neppure è richiesto che i documenti abbiano una data certa.

Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto. In presenza di ordine e acconto pagato al fornitore, la scelta, anche dopo il 31 dicembre 2018, di avvalersi di una società di leasing, non invalida la tempestivi­tà della «prenotazio­ne» (risoluzion­e 132/E/2017). Se il costo a consuntivo supera, per revisione prezzo o per altre cause, quello del contratto, rendendo apparentem­ente incapiente l’acconto, non c’è da preoccupar­si: l’importo coperto dall’acconto resta agevolabil­e, mentre non lo sarà l’eccedenza. Ad esempio, con un ordine a fine 2018 per 100mila euro e acconto versato di 20mila euro, la iper-deduzione su 100mila è comunque valida anche se il costo finale sale, nel 2019, a 120mila euro, rendendo l’acconto inferiore al 20%. In questo senso si è espressa l’Agenzia nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 24 maggio 2018.

Il limite del 2019

Terminata la contrattua­lizzazione a fine 2018, occorre verificare che l’effettuazi­one dell’investimen­to venga attuata entro la data limite: 30 giugno 2019 per il superammor­tamento 30% e 31 dicembre 2019 per l’iperammort­amento 150 per cento. Le regole sono note: consegna o spedizione per le ordinarie compravend­ite; ultimazion­e per gli appalti.

Non serve che il bene entro la data limite sia entrato in funzione e neppure, per l’iperammort­amento, che sia realizzata l’interconne­ssione e redatta la perizia. Queste due condizioni riguardano infatti l’avvio della deduzione e non l’effettuazi­one. Quindi, se il bene è consegnato nel 2019, ma entra in funzione e viene interconne­sso nel 2020, la deduzione 150% (che partirà dal 2020) è garantita.

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