Corsa a chiudere i contratti per «salvare» il bonus
Corsa per chiudere i contratti e utilizzare la coda temporale del prossimo anno La consegna o l’effettuazione dell’appalto deve avvenire entro giugno e dicembre 2019
In attesa della possibile stretta sulle agevolazioni per super e iperammortamenti le aziende possono chiudere i contratti di acquisto entro fine anno per usfruire degli sconti a valore più elevato, vigenti per il 2018. Primo passo la chiusura dei contratti entro l’anno in corso.
Per investimenti iper e super ammortizzabili, corsa alla chiusura dei contratti con acconto del 20%, per utilizzare la coda temporale del 2019. In attesa di conoscere la sorte degli incentivi nella legge di Bilancio 2019, le imprese che stanno pianificando investimenti da realizzare nel prossimo anno possono fare affidamento sulle norme in vigore che, seppur in scadenza a fine 2018, prevedono un prolungamento nel prossimo anno.
Bonus a termine
L’agevolazione per superammortamento (che riguarda, oltre alle imprese, i professionisti) rinnovata dalla legge 205/2017 e che probabilmente non verrà riproposta dalla legge di Bilancio nell’assetto attuale, prevede una maggiorazione del 30% del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing (risparmio Ires pari al 7,2%).
L’incentivo riguarda acquisti di beni strumentali nuovi (escluse le autovetture, anche se strumentali) effettuati sino al 31 dicembre 2018, oppure anche nel primo semestre 2019, in presenza di ordini chiusi entro fine anno con pagamento di un acconto almeno del 20%. Stessa scadenza per l’iperammortamento al 150% sugli interventi industria 4.0 con le caratteristiche dell’allegato A) alla legge 232/2016 (risparmio Ires 36%), ma in questo caso la coda temporale per effettuare gli investimenti (sempre con ordini e acconti del 20% entro fine anno) si protrae fino al 31 dicembre 2019. In entrambi i casi, chi intende avvalersi delle due agevolazioni deve prestare attenzione alla formalizzazione delle condizioni previste dalla norma.
Ordine e acconto
In primo luogo, occorre che entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento. Non sono richieste forme particolari, quindi potrà trattarsi di proposte accettate o di scritture private secondo le ordinarie prassi in uso nell’impresa. Neppure è richiesto che i documenti abbiano una data certa.
Dovrà inoltre essere versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo risultante dal contratto. In presenza di ordine e acconto pagato al fornitore, la scelta, anche dopo il 31 dicembre 2018, di avvalersi di una società di leasing, non invalida la tempestività della «prenotazione» (risoluzione 132/E/2017). Se il costo a consuntivo supera, per revisione prezzo o per altre cause, quello del contratto, rendendo apparentemente incapiente l’acconto, non c’è da preoccuparsi: l’importo coperto dall’acconto resta agevolabile, mentre non lo sarà l’eccedenza. Ad esempio, con un ordine a fine 2018 per 100mila euro e acconto versato di 20mila euro, la iper-deduzione su 100mila è comunque valida anche se il costo finale sale, nel 2019, a 120mila euro, rendendo l’acconto inferiore al 20%. In questo senso si è espressa l’Agenzia nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 24 maggio 2018.
Il limite del 2019
Terminata la contrattualizzazione a fine 2018, occorre verificare che l’effettuazione dell’investimento venga attuata entro la data limite: 30 giugno 2019 per il superammortamento 30% e 31 dicembre 2019 per l’iperammortamento 150 per cento. Le regole sono note: consegna o spedizione per le ordinarie compravendite; ultimazione per gli appalti.
Non serve che il bene entro la data limite sia entrato in funzione e neppure, per l’iperammortamento, che sia realizzata l’interconnessione e redatta la perizia. Queste due condizioni riguardano infatti l’avvio della deduzione e non l’effettuazione. Quindi, se il bene è consegnato nel 2019, ma entra in funzione e viene interconnesso nel 2020, la deduzione 150% (che partirà dal 2020) è garantita.