Scissione totale non proporzionale senza elusione
I plusvalori di patrimoni trasferiti alle beneficiarie seguono le regole ordinarie
Il mancato conseguimento di vantaggi fiscali indebiti rende lecita una scissione totale non proporzionale, senza necessità di esaminare la sussistenza di valide ragioni economiche. È questo il principio ricavabile dalla risposta 40/2018 fornita dall’agenzia delle Entrate in risposta a un interpello.
La fattispecie esaminata è molto lineare e consueta: due soci possiedono partecipazioni paritetiche in una società immobiliare, ma non trovando un accordo sulla gestione della società decidono di scinderla a favore di due beneficiarie neocostituite, non soggette a regimi speciali di tassazione, ciascuna posseduta interamente da un solo socio della scindenda. Poiché non è possibile scindere esattamente a metà il patrimonio immobiliare, la beneficiaria che riceverà un valore di patrimonio superiore al 50% rispetto a quello della scissa corrisponderà un conguaglio all’altra beneficiaria.
La fattispecie, in concreto, appare priva di problematiche fiscali, poiché non sono state effettuate rivalutazioni di quote da parte dei soci persone fisiche della scissa, questa non ha perdite fiscali pregresse, le riserve in sospensione di imposta createsi in capo alla scissa per effetto di rivalutazione immobiliare sono trasferite pariteticamente a ciascuna beneficiaria e tutti i beni che confluiscono nelle beneficiarie resteranno in regime ordinario d’impresa. Inoltre, le partecipazioni nelle beneficiarie non saranno cedute, dopo la scissione, a terzi, e soggetti terzi non entreranno nella compagine sociale.
L’Agenzia afferma che la scissione totale non proporzionale oggetto di interpello non integra un disegno abusivo poiché manca il primo presupposto dell’abuso censurabile, costituito dalla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito. In particolare, si sottolinea che i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle beneficiarie, mantenuti latenti in esito alla scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive al momento del loro realizzo, essendo la scissione fiscalmente neutrale.
Di conseguenza nella risposta non viene esaminata la sussistenza delle valide ragioni economiche, che avrebbero evitato una censura ove la scissione avesse comportato il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti. Si deve peraltro ritenere che i comprovati dissidi tra soci possano costituire valide ragioni al fine di disinnescare una possibile criticità. La risposta pare comunque orientata in tal senso, laddove afferma che la scissione esaminata è operazione fisiologica per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società.