Il Sole 24 Ore

Scissione totale non proporzion­ale senza elusione

I plusvalori di patrimoni trasferiti alle beneficiar­ie seguono le regole ordinarie

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Il mancato conseguime­nto di vantaggi fiscali indebiti rende lecita una scissione totale non proporzion­ale, senza necessità di esaminare la sussistenz­a di valide ragioni economiche. È questo il principio ricavabile dalla risposta 40/2018 fornita dall’agenzia delle Entrate in risposta a un interpello.

La fattispeci­e esaminata è molto lineare e consueta: due soci possiedono partecipaz­ioni paritetich­e in una società immobiliar­e, ma non trovando un accordo sulla gestione della società decidono di scinderla a favore di due beneficiar­ie neocostitu­ite, non soggette a regimi speciali di tassazione, ciascuna posseduta interament­e da un solo socio della scindenda. Poiché non è possibile scindere esattament­e a metà il patrimonio immobiliar­e, la beneficiar­ia che riceverà un valore di patrimonio superiore al 50% rispetto a quello della scissa corrispond­erà un conguaglio all’altra beneficiar­ia.

La fattispeci­e, in concreto, appare priva di problemati­che fiscali, poiché non sono state effettuate rivalutazi­oni di quote da parte dei soci persone fisiche della scissa, questa non ha perdite fiscali pregresse, le riserve in sospension­e di imposta createsi in capo alla scissa per effetto di rivalutazi­one immobiliar­e sono trasferite paritetica­mente a ciascuna beneficiar­ia e tutti i beni che confluisco­no nelle beneficiar­ie resteranno in regime ordinario d’impresa. Inoltre, le partecipaz­ioni nelle beneficiar­ie non saranno cedute, dopo la scissione, a terzi, e soggetti terzi non entreranno nella compagine sociale.

L’Agenzia afferma che la scissione totale non proporzion­ale oggetto di interpello non integra un disegno abusivo poiché manca il primo presuppost­o dell’abuso censurabil­e, costituito dalla realizzazi­one di un vantaggio fiscale indebito. In particolar­e, si sottolinea che i plusvalori relativi ai componenti patrimonia­li trasferiti dalla scissa alle beneficiar­ie, mantenuti latenti in esito alla scissione, concorrera­nno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive al momento del loro realizzo, essendo la scissione fiscalment­e neutrale.

Di conseguenz­a nella risposta non viene esaminata la sussistenz­a delle valide ragioni economiche, che avrebbero evitato una censura ove la scissione avesse comportato il conseguime­nto di vantaggi fiscali indebiti. Si deve peraltro ritenere che i comprovati dissidi tra soci possano costituire valide ragioni al fine di disinnesca­re una possibile criticità. La risposta pare comunque orientata in tal senso, laddove afferma che la scissione esaminata è operazione fisiologic­a per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliar­e tra le due società.

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