La società neocostituita entra nel gruppo Iva
Una società di nuova costituzione può entrare a far parte del gruppo Iva. A confermarlo è il principio di diritto 7/2018 emanato ieri dalle Entrate. Un ulteriore chiarimento in vista della scadenza del 15 novembre per l’esercizio dell’opzione per il gruppo Iva.
Il principio di diritto 7/2018 ricorda che soggetti passivi di un gruppo Iva sono gli esercenti attività d’impresa, arte e professione. Da questo punto di vista le società neocostituite che abbiano posto in essere degli atti che dimostrino l’intenzione di esercitare un’attività economica possono optare per l’adesione a un gruppo Iva. Infatti l’intenzione di avviare un’impresa, che si caratterizza per l’effettuazione di spese di investimento o attività programmatorie, è idonea a qualificare l’imprenditore come soggetto passivo.
Il gruppo Iva, quale soggetto passivo unico rispetto ai suoi vari membri, calcola ordinariamente il pro-rata di detrazione in base a agli articoli 19, comma 5, e 19-bis del Dpr 633/1972. Nel primo anno di operatività la detrazione del gruppo Iva è determinata in base a un prorata determinato presuntivamente, salvo il conguaglio alla fine dell’anno. Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo Iva va effettuato coerentemente con la natura del soggetto passivo unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.