Il Sole 24 Ore

Nelle imprese minori rimanenze 2016 da neutralizz­are ai fini del reddito

Da gestire il passaggio dal regime di competenza a quello misto Il rischio è di dichiarare un imponibile di periodo errato e viziato da omissioni

- Pagina a cura di Giorgio Gavelli

Riconcilia­zione contabile, opzione per il regime della “registrazi­one”, addio alle rimanenze finali e correttivi specifici per gli studi di settore: sono molti gli aspetti delicati che le imprese minori devono gestire nella dichiarazi­one di prossima presentazi­one, la prima dopo la riforma dell’articolo 66 Tuir a opera della legge di Bilancio 2017.

Prospetto di riconcilia­zione

Il passaggio dal regime di competenza a quello “misto cassa/competenza” disegnato dalla nuova disposizio­ne (e dalla circolare 11/ E/2017) determina la necessità di intervenir­e (extraconta­bilmente) sulle risultanze contabili per evitare di dichiarare un reddito imponibile di periodo errato, viziato da omissioni o duplicazio­ni. Il punto di partenza è il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016: acconti, ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere, provvigion­i maturate e non incassate sono i principali esempi di operazioni per le quali occorre evitare di tassare due volte (oppure mai) un determinat­o componente positivo ovvero dedurre due volte (oppure mai) un determinat­o componente negativo. Il paragraf0 4.1 della circolare 11/E/2017 richiede al contribuen­te di «mantenere evidenza extraconta­bile» degli aggiu- stamenti operati ai fini delle possibili verifiche, per cui si rende necessario redigere e conservare un apposito prospetto.

Test sull’opzione

La presentazi­one della dichiarazi­one consente di testare la scelta sulla metodologi­a applicata in ambito contabile. L’articolo 18 del Dpr 600/73, nella versione riformulat­a, prevede tre modalità, due delle quali “naturali” e uno con opzione triennale. Premesso che la scelta avviene per comportame­nto concludent­e e l’opzione per il terzo metodo – a quanto sembra assai “gettonata” - andava operata con la dichiarazi­one Iva, a consuntivo è possibile verificare l’effetto del comportame­nto tenuto, anche perché i software hanno generalmen­te reso possibile confrontar­e le varie risultanze. Per chi, invece, è uscito dal regime semplifica­to optando per l’ordinaria, la presentazi­one della dichiarazi­one costituisc­e il termine per redigere la situazione patrimonia­le di apertura, tramite un prospetto non vidimato (Dpr 689/1974 e Dpr 126/2003).

Effetto rimanenze

Le giacenze di magazzino costituisc­ono probabilme­nte la variabile principale su cui si sono rese necessarie delle simulazion­i. La riapertura delle rimanenze iniziali e la mancata valorizzaz­ione di quelle finali comportano una distorsion­e tale nel reddito imponibile – a causa dell’utilizzo limitato delle perdite d’impresa imposto dall’articolo 8, commi 1 e 3, non corretto dal legislator­e – che ha indotto interi settori di attività a rinunciare alla contabilit­à semplifica­ta. Dal punto di vista dichiarati­vo, il quadro RG ha fatto definitiva­mente tramontare l’illusione che il Fisco – come del resto lo stesso contribuen­te – potesse fare a meno delle rimanenze finali

sia per le verifiche “sul campo” che per gli studi di settore. Come previsto, la non concorrenz­a alla determinaz­ione del reddito imponibile non significa affatto abbandono dell’obbligo strumental­e della tenuta dell’inventario, e l’importo delle giacenze finali va riportato a

rigo RG38 e nel corrispond­ente rigo degli studi di settore. Piuttosto, occorre chiedersi se siano da considerar­si confermati in toto non solo gli adempiment­i previsti dall’articolo 9 del Dl 69/1989, ma anche le gravi conseguenz­e in ambito accertativ­o derivanti dalla mancata redazione

dell’inventario, consistent­i nell’applicazio­ne dell’induttivo, nonostante l’ammontare delle giacenze finali non concorra più a determinar­e il reddito di periodo. Non è difficile immaginare che qui possa in futuro concentrar­si il contenzios­o.

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