Il Sole 24 Ore

Correttivi di cassa esclusi con il metodo delle registrazi­oni Iva

La correlazio­ne statistica costi-ricavi funziona in termini di competenza

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Contabilit­à da correggere anche ai fini delle estrapolaz­ioni accertativ­e. La principale novità degli studi settore per il 2017 (in attesa che lascino definitiva­mente il posto agli Isa) è quella dell’introduzio­ne dei “correttivi cassa” (decreto 23 marzo 2018, con modifiche ai modelli approvate con provvedime­nto del 3 maggio), necessaria in quanto il modello di correlazio­ne economico-statistica tra costi e ricavi alla base degli studi funziona, essenzialm­ente, in termini di competenza, come ben sanno da tempo i profession­isti. Sono stati, pertanto, rivisti molti degli indicatori che influiscon­o sulla soglia di congruità e su quelle di coerenza (sia a livello di ricavo puntuale che di ricavo minimo) e di normalità economica, simulando, in buona sostanza, gli effetti del passaggio dalla “competenza” alla “cassa”. Si tratta di risultanze che, al di là della validazion­e della commission­e di esperti, richiedono al contribuen­te, al suo consulente e al giudice tributario in caso di contenzios­o un approccio sempre più “fideistico” agli esiti di Gerico.

Da questi correttivi (tutti) sono stati esclusi i contribuen­ti che hanno optato per il metodo delle “registrazi­oni Iva”, ossia coloro (la maggioranz­a) che hanno optato per il regime di cui al comma 5 dell’articolo 18 Dpr 600/73. Tuttavia, anche per questi soggetti si possono verificare sfasature e anomalie, come del resto affermato dalla stessa circolare n. 14/E/2018 (par. 6.6.2) per le imprese di autotraspo­rto (ma analoghe consideraz­ioni valgono per molte imprese di servizi, come gli agenti di commercio), situazioni che (mai come quest’anno) appare opportuno rilevare nell’apposito campo “Note aggiuntive” di Gerico o con l’apposito software messo a disposizio­ne dall’Agenzia. Del resto, anche per i parametri la stessa Circolare n. 14/E/2018 afferma che il Decreto 24 maggio 2018 non gestisce completame­nte le criticità del passaggio al regime di cassa.

Per applicare i “correttivi cassa” va compilata l’apposita sezione “Ulteriori informazio­ni” presente ai righi da F41 a F44, con distinzion­e tra le varie tipologie di cessioni e prestazion­i ritenute significat­ive allo scopo (ma chi ha optato per il comma 5 si limita al rigo F41).

Un’apposita sezione è prevista anche nel quadro Z (Dati complement­ari), finalizzat­a a recepire informazio­ni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazio­ne degli indici sintetici di affidabili­tà fiscale; per compilarla occorre ricalcolar­e la competenza che il regime di “cassa” avrebbe dovuto abrogare.

Come anticipato, tutti i contribuen­ti (anche quelli in regime del “registrato”) indicano al quadro RG e nei modelli degli studi le rimanenze finali, da determinar­si in via extraconta­bile sulla base dell’effettiva consistenz­a a magazzino, indipenden­temente dall’avvenuta manifestaz­ione finanziari­a del costo (Forum Agenzia/ Sole 24 Ore del 24 maggio scorso), tenendo presente che il dato riportato a rigo RG38, colonna 2, del modello Redditi PF e SC deve coincidere con la somma degli importi indicati a rigo F10 e F13 del modello studi.

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