Correttivi di cassa esclusi con il metodo delle registrazioni Iva
La correlazione statistica costi-ricavi funziona in termini di competenza
Contabilità da correggere anche ai fini delle estrapolazioni accertative. La principale novità degli studi settore per il 2017 (in attesa che lascino definitivamente il posto agli Isa) è quella dell’introduzione dei “correttivi cassa” (decreto 23 marzo 2018, con modifiche ai modelli approvate con provvedimento del 3 maggio), necessaria in quanto il modello di correlazione economico-statistica tra costi e ricavi alla base degli studi funziona, essenzialmente, in termini di competenza, come ben sanno da tempo i professionisti. Sono stati, pertanto, rivisti molti degli indicatori che influiscono sulla soglia di congruità e su quelle di coerenza (sia a livello di ricavo puntuale che di ricavo minimo) e di normalità economica, simulando, in buona sostanza, gli effetti del passaggio dalla “competenza” alla “cassa”. Si tratta di risultanze che, al di là della validazione della commissione di esperti, richiedono al contribuente, al suo consulente e al giudice tributario in caso di contenzioso un approccio sempre più “fideistico” agli esiti di Gerico.
Da questi correttivi (tutti) sono stati esclusi i contribuenti che hanno optato per il metodo delle “registrazioni Iva”, ossia coloro (la maggioranza) che hanno optato per il regime di cui al comma 5 dell’articolo 18 Dpr 600/73. Tuttavia, anche per questi soggetti si possono verificare sfasature e anomalie, come del resto affermato dalla stessa circolare n. 14/E/2018 (par. 6.6.2) per le imprese di autotrasporto (ma analoghe considerazioni valgono per molte imprese di servizi, come gli agenti di commercio), situazioni che (mai come quest’anno) appare opportuno rilevare nell’apposito campo “Note aggiuntive” di Gerico o con l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia. Del resto, anche per i parametri la stessa Circolare n. 14/E/2018 afferma che il Decreto 24 maggio 2018 non gestisce completamente le criticità del passaggio al regime di cassa.
Per applicare i “correttivi cassa” va compilata l’apposita sezione “Ulteriori informazioni” presente ai righi da F41 a F44, con distinzione tra le varie tipologie di cessioni e prestazioni ritenute significative allo scopo (ma chi ha optato per il comma 5 si limita al rigo F41).
Un’apposita sezione è prevista anche nel quadro Z (Dati complementari), finalizzata a recepire informazioni utili per le future attività di analisi correlate alla elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; per compilarla occorre ricalcolare la competenza che il regime di “cassa” avrebbe dovuto abrogare.
Come anticipato, tutti i contribuenti (anche quelli in regime del “registrato”) indicano al quadro RG e nei modelli degli studi le rimanenze finali, da determinarsi in via extracontabile sulla base dell’effettiva consistenza a magazzino, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del costo (Forum Agenzia/ Sole 24 Ore del 24 maggio scorso), tenendo presente che il dato riportato a rigo RG38, colonna 2, del modello Redditi PF e SC deve coincidere con la somma degli importi indicati a rigo F10 e F13 del modello studi.