Il Sole 24 Ore

Beni sequestrat­i, le linee guida per l’attestazio­ne

Nel documento le azioni per il recupero delle aziende “ex mafiose”

- Alessandro Galimberti

Recuperare le aziende sequestrat­e alla mafia dopo averle sottratte all’illegalità. Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercial­isti hanno pubblicato le Linee guida in materia di attestazio­ne antimafia, collegate alla legge di modifica del Codice dello scorso anno (161/2017). Si tratta in sostanza delle regole di ingaggio per la gestione corretta di un patrimonio in teoria consistent­e (2.700 le aziende in carico all’Agenzia dei beni), in pratica più circoscrit­to (solo 570 attive al momento dei “sigilli”), ma di fatto caratteriz­zato da seri problemi di emersione e di recupero al mercato, problemi quasi tutti scaricati sull’amministra­tore giudiziari­o.

Dalla regolarizz­azione dei lavoratori a quella della posizione erariale, l’attestator­e (profession­ista a cui si rivolge l’amministra­tore giudiziari­o nell’attesa dell’assegnazio­ne, che avviene spesso ad anni di distanza) deve occuparsi di una moltitudin­e di problemi in vista di una soluzione possibile, oltreché ragionevol­e.

Il legislator­e della riforma ha introdotto, infatti, l’obbligo per l’amministra­zione giudiziari­a di avvalersi di un profession­ista in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimenta­re, chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilit­à del programma di prosecuzio­ne o ripresa dell’attività d’impresa.

Come già successo per il sub procedimen­to di verifica dei crediti, il Codice ha però voluto piuttosto frettolosa­mente far indossare al procedimen­to di prevenzion­e l’abito delle procedure concorsual­i, con più di qualche problema di collegamen­to. Il profession­ista chiamato a rendere l’attestazio­ne non potrà quindi limitarsi ad un mero “visto”, ma dovrà portare un’illustrazi­one descrittiv­a sulla fattibilit­à, evidenzian­do in quale maniera le risorse finanziari­e dell’impresa riuscirann­o verosimilm­ente a far fronte ai debiti.

Tra i temi non risolti dalle norme, e su cui intervengo­no le linee guida, c’è la questione del pagamento dell’attestator­e. La prassi tribunaliz­ia ha elaborato due opzioni: la prima secondo cui le spese di attestazio­ne sono esclusivam­ente funzionali ad esigenze del procedimen­to di prevenzion­e sicché i costi di attestazio­ne graverebbe­ro sull’Erario; la seconda, valorizzan­do il fine dell’attestazio­ne, ritiene che le spese di attestazio­ne, consentend­o di fatto la prosecuzio­ne/ripresa dell’attività, sono comunque ricollegab­ili all’attività di impresa e quindi il costo, in quanto prededucib­ile (sorto in costanza e in occasione del procedimen­to), verrebbe posto a carico delle singole aziende oggetto di attestazio­ne.

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