Il Sole 24 Ore

La nuova privacy mette alla prova gli studi profession­ali: da oggi una guida in tre puntate

I ruoli della privacy. Dal titolare al responsabi­le del trattament­o: così la designazio­ne degli incarichi di chi deve garantire il rispetto delle regole

- Riccardo Imperiali

Titolare, incaricato, Dpo: i ruoli e le responsabi­lità sulla privacy. La prima puntata del focus sul Gdpr negli studi.

Anche in uno studio profession­ale sono diversi i ruoli legati alla protezione dei dati: ognuno con compiti e responsabi­lità precise. Le “posizioni” sono di fatto cinque (si veda la tabella a fianco). Il ruolo più importante ai fini della protezione dei dati è quello del titolare: la persona fisica o giuridica che determina le finalità, e cioè il motivo per cui si effettua un trattament­o di dati personali, e i mezzi con cui si attua.

Dalle finalità perseguite emergerà anche la categoria di dati necessari a raggiunger­le: ad esempio, nel caso di un rapporto di lavoro sarà necessario disporre di dati personali meramente identifica­tivi, come quelli anagrafici, e di dati più delicati, come quelli sullo stato di salute, definiti dalla normativa come “particolar­i”.

Sia la finalità che le categorie di dati saranno i primi elementi utili a determinar­e le misure di protezione da applicare a tutte le informazio­ni raccolte. Ovviamente, vi sarà una diversa gradazione di protezione a seconda che si tratti di mere informazio­ni anagrafich­e o di dati sanitari.

In un piccolo o medio studio di profession­isti, titolare è il profession­ista che, attraverso la propria partita Iva, esercita la profession­e, seppure avvalendos­i di uno o più dipendenti o collaborat­ori.

Mentre in uno studio associato tra più profession­isti occorrerà operare un distinguo. Vi potranno essere casi in cui titolare del trattament­o è l’associazio­ne profession­ale, ovvero casi in cui il mandato è stato affidato dal cliente a uno o a più singoli profession­isti e saranno essi, singolarme­nte, considerat­i titolari autonomi.

Può esservi anche il caso di due o più profession­isti che, insieme, determinan­o le finalità e i mezzi del trattament­o (contitolar­ità). In questo caso, essi redigerann­o un accordo tra loro da portare a conoscenza dell’interessat­o che gli ha conferito il mandato. Nell’accordo sarà fondamenta­le indicare e regolare tra le parti le rispettive responsabi­lità nel trattament­o di dati che ciascuno eseguirà.

Il responsabi­le esterno

Possono esservi anche terze parti che intervengo­no nel trattament­o per conto del titolare. Ad esempio il consulente che redige la busta paga dei dipendenti, ma anche il profession­ista titolare del proprio studio, può trovarsi a ricoprire il ruolo di responsabi­le verso un terzo.

Il caso più ricorrente è di certo quello in cui un profession­ista viene incaricato da un altro profession­ista (a sua volta titolare) di gestire una pratica o una fase della stessa, sempre relativa al mandato ricevuto, anche solo come “domiciliat­ario” o come esperto di una specifica branca.

Nel ruolo di responsabi­le il profession­ista dovrà avere le medesime accortezze di quando effettua il trattament­o come titolare autonomo.

Il Dpo

Il responsabi­le esterno non va confuso con il responsabi­le della protezione dati - nel regolament­o privacy (il cosiddetto Gdpr) è indicato come Dpo,data protection officer - previsto solo in determinat­i casi e quindi tendenzial­mente da escludere per studi di medie o piccole dimensioni.

Gli incaricati

Il regolament­o non contempla altri ruoli. È ovvio però che nella prassi quotidiana il titolare o il responsabi­le, nello svolgiment­o del mandato ricevuto e quindi del trattament­o di dati, abbiano necessità di avvalersi di uno o più collaborat­ori, coloro che, con la precedente normativa, venivano indicati come incaricati. Si tratta, ad esempio, di un addetto di segreteria o di un altro profession­ista che collabora all’interno della struttura.

Questi soggetti, che agiscono sotto l’autorità del titolare o del responsabi­le che li ha coinvolti nel trattament­o, dovranno essere istruiti adeguatame­nte. Pur in assenza di specifiche indicazion­i in tal senso, si suggerisce di fornire istruzioni per iscritto ovvero di avere traccia di averle impartite, per assolvere al principio di responsabi­lizzazione (accountabi­lity) cui il titolare deve sempre fare riferiment­o.

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IL SOLE 24 ORE, 13 AGOSTO 2018, PAGINA 7Tutti i passaggi che il titolare del trattament­o deve osservare per adeguarsi al nuovo obbligo del registro dei trattament­i previsto dal regolament­o Ue

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