Il Sole 24 Ore

Porto d’armi, ritiro cautelare per concreti rischi di abuso

- A cura di Maurizio Di Rocco

Sono un cacciatore regolare, con la fedina penale immacolata. Possono il questore e il prefetto decidere di sequestrar­mi sia il porto d’armi che l’arma stessa, sulla base di parole dette da una vicina che non si sente sicura? Premetto che non sono mai stato chiamato e sentito né dal questore, né dal prefetto.

N.C. - PISA

Apartire dal 2013, con il Dlgs 121, è stata introdotta la possibilit­à, per la pubblica autorità, di procedere all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmen­te detenute e denunciate. Per procedere al relativo “sequestro” non è necessario che vi sia stata la commission­e di un reato, ma è sufficient­e che sia ritenuto sussistere un rischio attuale e concreto di abuso nell’uso delle armi, tale da richiedere un intervento di urgenza, in attesa che siano poi adottati altre decisioni e/o provvedime­nti definitivi da parte dell’autorità competente per la sospension­e o la revoca dell’autorizzaz­ione alla detenzione o al porto d’armi. Il ritiro cautelare, che comunque è a discrezion­e dell’autorità, si presenta come una forma atipica di sequestro amministra­tivo che può essere contrastat­a, in primis, con un ricorso al ministero dell’Interno e poi, in caso di rigetto, con un ricorso al Tar.

Ciò premesso, va comunque sottolinea­to che la concession­e di una licenza per la detenzione e/o porto d’armi costituisc­e un’eccezione al generale divieto di portare armi sancito dall’articolo 699 del Codice penale e che, pertanto, non si può dire che esista un diritto soggettivo del singolo cittadino ad ottenere tale autorizzaz­ione.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy