Porto d’armi, ritiro cautelare per concreti rischi di abuso
Sono un cacciatore regolare, con la fedina penale immacolata. Possono il questore e il prefetto decidere di sequestrarmi sia il porto d’armi che l’arma stessa, sulla base di parole dette da una vicina che non si sente sicura? Premetto che non sono mai stato chiamato e sentito né dal questore, né dal prefetto.
N.C. - PISA
Apartire dal 2013, con il Dlgs 121, è stata introdotta la possibilità, per la pubblica autorità, di procedere all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate. Per procedere al relativo “sequestro” non è necessario che vi sia stata la commissione di un reato, ma è sufficiente che sia ritenuto sussistere un rischio attuale e concreto di abuso nell’uso delle armi, tale da richiedere un intervento di urgenza, in attesa che siano poi adottati altre decisioni e/o provvedimenti definitivi da parte dell’autorità competente per la sospensione o la revoca dell’autorizzazione alla detenzione o al porto d’armi. Il ritiro cautelare, che comunque è a discrezione dell’autorità, si presenta come una forma atipica di sequestro amministrativo che può essere contrastata, in primis, con un ricorso al ministero dell’Interno e poi, in caso di rigetto, con un ricorso al Tar.
Ciò premesso, va comunque sottolineato che la concessione di una licenza per la detenzione e/o porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi sancito dall’articolo 699 del Codice penale e che, pertanto, non si può dire che esista un diritto soggettivo del singolo cittadino ad ottenere tale autorizzazione.