Il Sole 24 Ore

«Cpi» per l’autorimess­a: il condomino può agire

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Rappresent­o una società a responsabi­lità limitata che ha acquistato, tramite asta pubblica, un’autorimess­a di circa 400 metri quadri che si trova al piano –2 di un edificio. La società ha provveduto alla realizzazi­one di 100 box, con le dovute autorizzaz­ioni in riferiment­o al piano interrato –2, in quanto il piano –1 è di altra proprietà. I piani fanno capo a un unico regolament­o condominia­le e al –2 vi sono i motori dell’impianto consortile e il generatore di corrente. Siccome gli amministra­tori del condominio che si sono succeduti negli anni non hanno mai chiesto agli enti preposti gli attestati di sicurezza per la messa in funzione dell’impianto antincendi­o, nonostante gli innumerevo­li solleciti anche all’attuale amministra­tore in carica, può la mia società, proprietar­ia dei box al piano –2, procedere al sezionamen­to dell’impianto antincendi­o in modo da richiedern­e la certificaz­ione autonomame­nte? I box costruiti sono pronti per la vendita e, per tale ragione, necessitan­o al più presto del certificat­o di prevenzion­e incendi.

P.I. - QUARTO

L’amministra­tore condominia­le ha l’obbligo di richiedere il rilascio e/o rinnovo del certificat­o di prevenzion­e incendi (Cpi), mantenendo in efficienza le attività e gli impianti senza modificazi­oni ri-

spetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificaz­ione. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni sia penali che amministra­tive, oltre al blocco delle attività interessat­e (blocco dell’uso dell’autorimess­a condominia­le) che può essere disposto anche con ordinanza prefettizi­a o sindacale.

Resta inteso che, in caso di inerzia dell’amministra­tore di condominio, nulla vieta al singolo condomino di recarsi dai Vigili del Fuoco e attivare un’eventuale procedura per richiedere personalme­nte il Cpi, esponendo i costi al condominio. Tuttavia, sarebbe opportuno, preventiva­mente, informare gli altri condòmini e discuterne in assemblea. L’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che «se non si prendono i provvedime­nti necessari per l’amministra­zione della cosa comune o non si forma una maggioranz­a, ovvero se la deliberazi­one adottata non viene eseguita, ciascun partecipan­te può ricorrere alla autorità giudiziari­a».

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