«Cpi» per l’autorimessa: il condomino può agire
Rappresento una società a responsabilità limitata che ha acquistato, tramite asta pubblica, un’autorimessa di circa 400 metri quadri che si trova al piano –2 di un edificio. La società ha provveduto alla realizzazione di 100 box, con le dovute autorizzazioni in riferimento al piano interrato –2, in quanto il piano –1 è di altra proprietà. I piani fanno capo a un unico regolamento condominiale e al –2 vi sono i motori dell’impianto consortile e il generatore di corrente. Siccome gli amministratori del condominio che si sono succeduti negli anni non hanno mai chiesto agli enti preposti gli attestati di sicurezza per la messa in funzione dell’impianto antincendio, nonostante gli innumerevoli solleciti anche all’attuale amministratore in carica, può la mia società, proprietaria dei box al piano –2, procedere al sezionamento dell’impianto antincendio in modo da richiederne la certificazione autonomamente? I box costruiti sono pronti per la vendita e, per tale ragione, necessitano al più presto del certificato di prevenzione incendi.
P.I. - QUARTO
L’amministratore condominiale ha l’obbligo di richiedere il rilascio e/o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (Cpi), mantenendo in efficienza le attività e gli impianti senza modificazioni ri-
spetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificazione. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre al blocco delle attività interessate (blocco dell’uso dell’autorimessa condominiale) che può essere disposto anche con ordinanza prefettizia o sindacale.
Resta inteso che, in caso di inerzia dell’amministratore di condominio, nulla vieta al singolo condomino di recarsi dai Vigili del Fuoco e attivare un’eventuale procedura per richiedere personalmente il Cpi, esponendo i costi al condominio. Tuttavia, sarebbe opportuno, preventivamente, informare gli altri condòmini e discuterne in assemblea. L’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria».