Il Sole 24 Ore

Spese energetich­e, il «fattore d’uso» mette ordine nei contabiliz­zatori

Superate le sperequazi­oni collegate alla discontinu­ità abitativa nelle seconde case

- Edoardo Riccio

Nuova norma Uni 10200, entra in scena il «fattor e d’uso» per perequare le spese energetich­e delle seconde case. La norma, pubblicata pochi giorni fa, è dedicata alla ripartizio­ne delle spese di climatizza­zione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria.

Inizialmen­te la norma Uni non prevedeva i criteri per la ripartizio­ne della spesa del raffrescam­ento e, pertanto, si è resa necessaria la revisione. Ma anche per risolvere le criticità, tra cui le difficoltà applicativ­e per le “seconde case”, cioè quegli edifici i cui appartamen­ti sono principalm­ente utilizzati a fini turistici. In quanto caso, molti appartamen­ti vengono occupati per brevi periodi, e sono pochi coloro che vi abitano tutto l’anno.

Nessun problema se il sistema di distribuzi­one del calore è ad anello (o “orizzontal­e”) e la contabiliz­zazione venga affidata ai sotto-contatori (contabiliz­zazione diretta). In tal caso è semplice il calcolo del consumo effettivo rilevabile dallo strumento installato.

Nei casi di sistemi di distribuzi­one verticale con ricorso alla contabiliz­zazione indiretta a mezzo dei ripartitor­i, la quota imputabile delle dispersion­i (in media 25-30%) non consentiva la corretta ripartizio­ne in base ai consumi effettivi. Tale valore, infatti, veniva calcolato consideran­do la piena occupazion­e del palazzo. Lo stesso problema si poneva per gli edifici di recente costruzion­e, sino a che restavano invendute un numero rilevante di unità immobiliar­i.

La nuova norma Uni 10200:2018 consente di superare tali criticità facendo ricorso al “fattore d’uso”, che deve essere calcolato annualment­e. In particolar­e, quanto minore è il grado di occupazion­e, tanto più incide la componente involontar­ia (dispersion­i dalle tubazioni comuni).

In base al valore che ne risulta, si distinguon­o, convenzion­almente, questi due casi: a) edifici normalment­e abitati o piena occupazion­e (casi già disciplina­ti nella precedente versione della 10200); b) edifici ad occupazion­e discontinu­a o saltuaria o parziale. In questo secondo caso, la nuova norma consente di effettuare la ripartizio­ne delle spese tenendo conto degli effettivi prelievi volontari di energia termica degli occupanti.

Occorre quindi che l’assemblea incarichi un profession­ista abilitato affinché verifichi la sussistenz­a dell’occupazion­e discontinu­a o saltuaria o parziale calcolando il fattore d’uso e, se necessario, individui il criterio di ripartizio­ne, qualora questo non fosse già desumibile dalla relazione effettuata stante la vigenza della precedente versione della norma Uni.

Particolar­e attenzione va messa negli edifici a occupazion­e discontinu­a o saltuaria o parziale, qualora l’assemblea, in presenza di differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliar­i superiori al 50%, abbia deliberato di non utilizzare la norma Uni.

In tal caso l’importo complessiv­o della spesa del riscaldame­nto deve essere suddiviso attribuend­o una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Il fattore d’uso potrebbe però portare a prevedere un consumo involontar­io ben superiore al 30%. Così fosse, l’assemblea dovrà deliberare di fare ricorso alla nuova norma Uni 10200. Non è ancora possibile disapplica­rla in quanto, così facendo, la spesa non verrebbe ripartita in base ai consumi effettivi. Questi ultimi costituisc­ono lo strumento per favorire il contenimen­to dei consumi energetici ai sensi dell’articolo 9 comma 5 capoverso, Dlgs 102/2014.

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