Il Sole 24 Ore

Ammesse le spese sui siti delle agenzie

Nuovi chiariment­i: i revisori legali potranno rilasciare l’attestazio­ne

- —G.Gav.

Sul filo di lana (l’invio della comunicazi­one telematica per l’accesso al credito relativa al 2018 e della dichiarazi­one sostitutiv­a sugli investimen­ti effettuati per il 2017 andava effettuata entro ieri) arrivano ulteriori risposte ai quesiti ricorrenti (Faq) sul sito del dipartimen­to dell’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri.

Il primo chiariment­o attiene al profilo oggettivo delle spese ammissibil­i, nell’ambito delle quali viene ricondotto l’acquisto di spazi pubblicita­ri sui siti web delle agenzie di stampa. Premesso che in precedenza il dipartimen­to aveva negato l’ammissibil­ità delle spese sostenute a fronte di banner pubblicita­ri su portali online, l’apertura riguarda le agenzie di stampa come «organi di informazio­ne», a condizioni che presentino tutti i requisiti per i media agevolabil­i.

Per quanto attiene all’asseverazi­one dell’effettivit­à delle spese sostenute, diverse nuove risposte riguardano i soggetti legittimat­i all’attestazio­ne e le modalità e termini di quest’ultima. Infatti, l’effettuazi­one delle spese deve risultare da attestazio­ne rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Dlgs n. 241/1997, legittimat­i a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazi­oni fiscali, o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Nulla impedisce che sia lo stesso profession­ista che assiste l’impresa richiedent­e, se iscritto nel registro dei revisori legali, a rilasciare l’attestazio­ne: questa non deve riportare anche la dichiarazi­one che le spese rientrano tra le tipologie ammissibil­i. Non è previsto un modello a contenuto obbligator­io, ma si deve trattare di una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto di notorietà, contenuta nella «comunicazi­one telematica».

Pur trattandos­i di un documento indispensa­bile, essa non deve essere prodotta in relazione alla «Comunicazi­one per l’accesso al credito di imposta», che equivale ad una prenotazio­ne delle risorse, ma solo in relazione alla «Dichiarazi­one sostitutiv­a relativa agli investimen­ti effettuati», di cui costituisc­e un presuppost­o. L’attestazio­ne rilasciata dai soggetti legittimat­i non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiar­io richiedent­e, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’amministra­zione.

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