Ammesse le spese sui siti delle agenzie
Nuovi chiarimenti: i revisori legali potranno rilasciare l’attestazione
Sul filo di lana (l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al credito relativa al 2018 e della dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati per il 2017 andava effettuata entro ieri) arrivano ulteriori risposte ai quesiti ricorrenti (Faq) sul sito del dipartimento dell’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri.
Il primo chiarimento attiene al profilo oggettivo delle spese ammissibili, nell’ambito delle quali viene ricondotto l’acquisto di spazi pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa. Premesso che in precedenza il dipartimento aveva negato l’ammissibilità delle spese sostenute a fronte di banner pubblicitari su portali online, l’apertura riguarda le agenzie di stampa come «organi di informazione», a condizioni che presentino tutti i requisiti per i media agevolabili.
Per quanto attiene all’asseverazione dell’effettività delle spese sostenute, diverse nuove risposte riguardano i soggetti legittimati all’attestazione e le modalità e termini di quest’ultima. Infatti, l’effettuazione delle spese deve risultare da attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Dlgs n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Nulla impedisce che sia lo stesso professionista che assiste l’impresa richiedente, se iscritto nel registro dei revisori legali, a rilasciare l’attestazione: questa non deve riportare anche la dichiarazione che le spese rientrano tra le tipologie ammissibili. Non è previsto un modello a contenuto obbligatorio, ma si deve trattare di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nella «comunicazione telematica».
Pur trattandosi di un documento indispensabile, essa non deve essere prodotta in relazione alla «Comunicazione per l’accesso al credito di imposta», che equivale ad una prenotazione delle risorse, ma solo in relazione alla «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», di cui costituisce un presupposto. L’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’amministrazione.