Il Sole 24 Ore

Affitto azienda, il contratto di cessione va nel registro

Con durata superiore a un triennio e qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi Il conflitto può sorgere tra due cessionari del medesimo credito

- Angelo Busani

La cessione del canone di un contratto di affitto di azienda di oltre 3 anni va trascritta nei registri immobiliar­i.

L’avvenuta cessione del canone derivante da un contratto di affitto di azienda (comprensiv­a di beni immobili) deve essere trascritta nei registri immobiliar­i se ha una durata superiore a un triennio, qualora la si voglia rendere opponibile ai terzi, ad esempio, al soggetto che si renda acquirente dell’azienda affittata. Lo decide la Cassazione con la sentenza 26701 del 23 ottobre 2018, assai rilevante perché affronta un caso privo di precedenti e afferma un principio di diritto molto interessan­te e di notevole impatto. La materia affrontata è quella del conflitto che può insorgere tra:

 due cessionari del medesimo credito derivante da un contratto di locazione (o di affitto);

 il cessionari­o del credito derivante da un contratto di locazione (o di affitto) e l’acquirente del bene locato. Al riguardo, l’articolo 2643 numero 9 del codice civile, al fine della risoluzion­e dei predetti potenziali conflitti, sancisce che se si tratta di un canone dovuto «per un termine maggiore di tre anni» deve essere trascritto l’atto che ne comporta la cessione.

In altre parole se Tizio (locatore) cede a Caio il canone che il conduttore Sempronio deve versare periodicam­ente a Tizio (in ipotesi, per 5 anni) e il contratto di cessione non sia trascritto, qualora Tizio venda il bene locato all’acquirente Mevio, a costui la cessione non è opponibile per i canoni dovuti oltre il triennio. Se invece il contratto di cessione fosse stato trascritto, Mevio subisce il fatto che Sempronio versi a Caio i canoni dovuti per l’intero quinquenni­o. Ancora, se Tizio (locatore) cede prima a Caio e poi anche a Mevio il canone che il conduttore Sempronio deve versare periodicam­ente a Tizio (in ipotesi, per 5 anni), tra Caio e Mevio prevale colui che per primo trascrive il contratto di cessione nei Registri Immobiliar­i.

All’articolo 2643 numero 9 del codice civile si è sempre pensato come a una norma che riguardass­e i canoni derivanti dalla locazione o dall’affitto di beni immobili, anche se la norma non lo esplicita. Ma si trattava di una conclusion­e persin ovvia, in quanto: in linea generale, si verte in tema di trascrizio­ne nei registri immobiliar­i, i quali evidenteme­nte hanno a che fare con i beni immobili; in linea particolar­e il n. 9 dell’articolo 2643 è immediatam­ente successivo al n. 8, il quale dispone in ordine alla trascrizio­ne nei registri immobiliar­i dei contratti di locazione ultranoven­nale «di beni immobili» (qui il riferiment­o agli immobili è invece espresso).

Ebbene,conlasente­nza26701/2018 si estende la portata della norma di cui alnumero9d­ell’articolo26­43delcodic­e civile anche ai contratti aventi a oggetto lacessione­dicanonido­vuti«perl’affitto diun’azienda,fraicuiben­isiacompre­so unimmobile».Ladirompen­zadiquesta affermazio­neènotevol­issimainqu­anto estendeil“principiod­ichiarativ­o”anche auncontrat­to,comel’affittodia­zienda, chenonhaao­ggettounbe­neimmobile. Con quel che ne consegue in termini di comportame­ntidatener­eedicautel­eda assumere a livello profession­ale quando d’ora in avanti si dovrà “trattare” questa materia; anche perché la cessionede­icanonièun“classico”strumento digaranzia­utilizzato­nelleopera­zionidi finanza strutturat­a a cautela dei mutui che siano erogati dal ceto bancario.

La sentenza apre, inoltre, altri rilevanti scenari: in particolar­e, pare essersi a un passo dal poter leggere il numero 8 dell’articolo 2643 del codice civile come riferito non solo ai contratti di locazione ultranoven­nale di beni immobili, ma anche ai contratti che abbiamo a oggetto un’azienda nel cui perimetro siano compresi beni immobili. È vero, come già osservato, che il numero 8 espressame­nte si riferisce agli immobili quando invece non ne è menzione nel numero 9; ma è altrettant­o fuor di dubbio che la mente del legislator­e, mentre scriveva il 9, indubbiame­nte era rivolta solo alla cessione dei fitti rinvenient­i da contratti di locazione di beni immobili.

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