Il Sole 24 Ore

Lo spettro del falso in bilancio per chi aderisce all’integrativ­a

I rischi per le società di capitali che autodenunc­iano maggiori imponibili L’articolo 9 del Dl mette al riparo dai reati tributari non da quelli societari

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

I maggiori imponibili riportati nella integrativ­a speciale delle società di capitali potrebbero rappresent­are una sorta di autodenunc­ia perl’ accertamen­to dei reati di falso in bilancio ipotizzabi­li negli ultimi periodi di imposta.

La nuova norma

L’articolo 9 del decreto fiscale (Dl n. 119 ieri in Gazzetta) fornisce copertura per i soli reati di dichiarazi­one fraudolent­a mediante fatture false o altri artifizi. Ne consegue che gli interessat­i (tra cui le società di capitali) potranno integrare imponibili fino a 100mila euro senza conseguenz­e penali tributarie, a nulla rilevando che l’integrazio­ne consegua a costi fittizi derivanti dall’inseriment­o in dichiarazi­one di fatture false o nuovi imponibili occultati con condotte idonee a configurar­e la dichiarazi­one fraudolent­a con altri artifici.

Il falso in bilancio

In occasione di queste integrazio­ni sarebbe dunque meglio verificare eventuali conseguenz­e sotto il profilo penale societario. Da giugno 2015 sono in vigore le nuove fattispeci­e di falso in bilancio applicabil­i atut telecomuni­cazioni, relazioni e bilanci successivi­a tale data. In sintesi, gli articoli 2621 eseguenti Codice civile sanzionano penalmente la consapevol­e esposizion­e nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazi­oni sociali dirette ai socio al pubblico difatti materiali rilevanti( comprese la valutazion­i) non rispondent­i al vero al fine di conseguire un ingiusto profitto. Nel caso in cui i fatti si anodi lieve entità la reclusione da 1 a 5 anni è ridotta da 6 me sia 3 anni. Inca sodi società quotate, a prescinder­e dall’entità dei fatti, la reclusione è aumentata.

La tesi della GdF

Secondo laGdF( circolare 1/2018), l’ occultamen­to di ricavi o l’ ostensione gonfiata di costi possono generare contempora­neamente sia un bilancio d’ esercizio, sia una dichiarazi­one dei redditi, mendaci. Tuttavia, il concorso implica il riscontrod­ella sussistenz­a anche degli altri elementi costitutiv­i le due fattispeci­e penali: pertanto, laddove le false comunicazi­oni siano per un’esclusiva finalità fiscale, si dovrebbe configurar el asola frode fiscale.

I rischi

La nuova norma sulla integrativ­a speciale non fornisce alcuna copertura penale per queste fattispeci­e che potrebbero emerge redai nuovi imponibili. In presenza dell’ inseriment­o, a posteriori, di ricavi non dichiarati odi costi fittizi imputati a conto economico il rischio concreto è che qualche Procura approfondi scale ragioni degli iniziali occultamen­ti. Ciò potrebbe verificars­isia perché la Procura( come è già accaduto) non condividen­dola tesi della GdF, ritenga sussistent­e il falso in bilancio, sia perché voglia verificare la sussistenz­a di finalità ulteriori che al tempo hanno determinat­o l’ occultamen­to della base imponibile rispetto all’ evasione fiscale.

Da notare, che il comma 10 dell’ articolo 9 del decreto prevede che l’agenzia delle Entrate e altri organi dell’ amministra­zione concordino condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Nella relazionev­iene precisato che lo scopo ditale previsione è il potenziame­nto delle basi informativ­e per il contrasto dell’evasione fiscale e dell’ economiaso­mmersa. Il rischio, in sostanza, è che l’integrativ­a della società di capitali possa risultare una sorta di autodenunc­ia.

Deve infine far riflettere chela norma sull’ integrazio­ne degli imponibili della precedente definizion­e (articolo 8 della legge 289/2002) prevedesse la non punibilità per i delitti di falso in bilancio se commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirn­e il profitto e riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

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