Lo spettro del falso in bilancio per chi aderisce all’integrativa
I rischi per le società di capitali che autodenunciano maggiori imponibili L’articolo 9 del Dl mette al riparo dai reati tributari non da quelli societari
I maggiori imponibili riportati nella integrativa speciale delle società di capitali potrebbero rappresentare una sorta di autodenuncia perl’ accertamento dei reati di falso in bilancio ipotizzabili negli ultimi periodi di imposta.
La nuova norma
L’articolo 9 del decreto fiscale (Dl n. 119 ieri in Gazzetta) fornisce copertura per i soli reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifizi. Ne consegue che gli interessati (tra cui le società di capitali) potranno integrare imponibili fino a 100mila euro senza conseguenze penali tributarie, a nulla rilevando che l’integrazione consegua a costi fittizi derivanti dall’inserimento in dichiarazione di fatture false o nuovi imponibili occultati con condotte idonee a configurare la dichiarazione fraudolenta con altri artifici.
Il falso in bilancio
In occasione di queste integrazioni sarebbe dunque meglio verificare eventuali conseguenze sotto il profilo penale societario. Da giugno 2015 sono in vigore le nuove fattispecie di falso in bilancio applicabili atut telecomunicazioni, relazioni e bilanci successivia tale data. In sintesi, gli articoli 2621 eseguenti Codice civile sanzionano penalmente la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai socio al pubblico difatti materiali rilevanti( comprese la valutazioni) non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto profitto. Nel caso in cui i fatti si anodi lieve entità la reclusione da 1 a 5 anni è ridotta da 6 me sia 3 anni. Inca sodi società quotate, a prescindere dall’entità dei fatti, la reclusione è aumentata.
La tesi della GdF
Secondo laGdF( circolare 1/2018), l’ occultamento di ricavi o l’ ostensione gonfiata di costi possono generare contemporaneamente sia un bilancio d’ esercizio, sia una dichiarazione dei redditi, mendaci. Tuttavia, il concorso implica il riscontrodella sussistenza anche degli altri elementi costitutivi le due fattispecie penali: pertanto, laddove le false comunicazioni siano per un’esclusiva finalità fiscale, si dovrebbe configurar el asola frode fiscale.
I rischi
La nuova norma sulla integrativa speciale non fornisce alcuna copertura penale per queste fattispecie che potrebbero emerge redai nuovi imponibili. In presenza dell’ inserimento, a posteriori, di ricavi non dichiarati odi costi fittizi imputati a conto economico il rischio concreto è che qualche Procura approfondi scale ragioni degli iniziali occultamenti. Ciò potrebbe verificarsisia perché la Procura( come è già accaduto) non condividendola tesi della GdF, ritenga sussistente il falso in bilancio, sia perché voglia verificare la sussistenza di finalità ulteriori che al tempo hanno determinato l’ occultamento della base imponibile rispetto all’ evasione fiscale.
Da notare, che il comma 10 dell’ articolo 9 del decreto prevede che l’agenzia delle Entrate e altri organi dell’ amministrazione concordino condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. Nella relazioneviene precisato che lo scopo ditale previsione è il potenziamento delle basi informative per il contrasto dell’evasione fiscale e dell’ economiasommersa. Il rischio, in sostanza, è che l’integrativa della società di capitali possa risultare una sorta di autodenuncia.
Deve infine far riflettere chela norma sull’ integrazione degli imponibili della precedente definizione (articolo 8 della legge 289/2002) prevedesse la non punibilità per i delitti di falso in bilancio se commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.