Fuorigioco gli «inviti» senza importo
Non sembrano sanabili se non sono state indicate le maggiorazioni da versare
Regole comuni per la definizione delle liti potenziali prevista nel decreto legge fiscale. Per accertamenti, adesioni e inviti al contraddittorio occorre infatti sempre versare le maggiori imposte dovute, senza sanzioni e interessi. La rateazione, inoltre, è di 20 rate trimestrali, a prescindere dall’ammontare da versare, con facoltà di pagare tutto in rata unica. Non è ammessa la compensazione con crediti d’imposta nel modello F24.
Il perfezionamento si ottiene con il pagamento della prima o unica rata che scade a trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge fiscale per accertamenti e inviti al contraddittorio, ovvero entro 20 giorni dalla medesima data per gli atti di adesione. Se a ciò si aggiunge che ai fini della piena attuazione delle sanatorie dovranno essere emanati appositi decreti direttoriali delle Entrate, si giunge alla conclusione che i tempi sono davvero (troppo) stretti. Ulteriore elemento comune è rappresentato dal fatto che si definisce tutto o niente: non è possibile quindi scegliere di aderire solo ad alcuni rilievi.
Con riferimento agli atti di accertamento, la scadenza potrebbe essere posteriore ai 30 giorni dal Dl qualora il termine per la proposizione del ricorso scada successivamente a tale data. In proposito si segnala che non è previsto alcun differimento dei termini per ricorrere. Ne consegue che se i termini scadono prima di quello stabilito ai fini dell’adesione, se non si è sicuri della scelta, potrebbe convenire impugnare comunque l’atto nelle more della decisione. Dalla data di entrata in vigore del decreto, se si vuole aderire alla definizione dell’accertamento bisogna rinunciare a formulare istanza di adesione e/o di deduzione delle perdite pregresse.
Sono inclusi gli atti di adesione già sottoscritti e non perfezionati alla data di entrata in vigore della norma e per questi ultimi la convenienza alla sanatoria dovrebbe essere massima. Il contribuente, infatti, beneficia sia della riduzione dell’imposta, derivante dalla trattativa con l’Ufficio, che dell’azzeramento di sanzioni e interessi.
Per gli inviti al contraddittorio si pone un problema di individuazione degli atti sanabili. Si tratta degli inviti in qualsiasi momento notificati, per i quali non sia stato emesso l’avviso di accertamento. A decorrere dal 2016, tuttavia, tali inviti non sono più regolarizzabili, a regime, in via agevolata. Ne deriva che non sempre gli stessi contengono l’indicazione delle maggiori somme da versare. Peraltro, ciò dipende dalla prassi di volta in volta adottata dall’Ufficio, poiché non risulta sussistere una regola di condotta ufficiale. A stretto rigore, gli inviti privi del dettaglio delle maggiori somme non sembrano definibili, poiché senza la base di riferimento della sanatoria. Considerati inoltre i ristretti tempi di legge, non sembra neppure ipotizzabile la richiesta di una liquidazione dell’Ufficio. Però questa disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificabile.