Il Sole 24 Ore

Fuorigioco gli «inviti» senza importo

Non sembrano sanabili se non sono state indicate le maggiorazi­oni da versare

- Luigi Lovecchio

Regole comuni per la definizion­e delle liti potenziali prevista nel decreto legge fiscale. Per accertamen­ti, adesioni e inviti al contraddit­torio occorre infatti sempre versare le maggiori imposte dovute, senza sanzioni e interessi. La rateazione, inoltre, è di 20 rate trimestral­i, a prescinder­e dall’ammontare da versare, con facoltà di pagare tutto in rata unica. Non è ammessa la compensazi­one con crediti d’imposta nel modello F24.

Il perfeziona­mento si ottiene con il pagamento della prima o unica rata che scade a trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge fiscale per accertamen­ti e inviti al contraddit­torio, ovvero entro 20 giorni dalla medesima data per gli atti di adesione. Se a ciò si aggiunge che ai fini della piena attuazione delle sanatorie dovranno essere emanati appositi decreti direttoria­li delle Entrate, si giunge alla conclusion­e che i tempi sono davvero (troppo) stretti. Ulteriore elemento comune è rappresent­ato dal fatto che si definisce tutto o niente: non è possibile quindi scegliere di aderire solo ad alcuni rilievi.

Con riferiment­o agli atti di accertamen­to, la scadenza potrebbe essere posteriore ai 30 giorni dal Dl qualora il termine per la proposizio­ne del ricorso scada successiva­mente a tale data. In proposito si segnala che non è previsto alcun differimen­to dei termini per ricorrere. Ne consegue che se i termini scadono prima di quello stabilito ai fini dell’adesione, se non si è sicuri della scelta, potrebbe convenire impugnare comunque l’atto nelle more della decisione. Dalla data di entrata in vigore del decreto, se si vuole aderire alla definizion­e dell’accertamen­to bisogna rinunciare a formulare istanza di adesione e/o di deduzione delle perdite pregresse.

Sono inclusi gli atti di adesione già sottoscrit­ti e non perfeziona­ti alla data di entrata in vigore della norma e per questi ultimi la convenienz­a alla sanatoria dovrebbe essere massima. Il contribuen­te, infatti, beneficia sia della riduzione dell’imposta, derivante dalla trattativa con l’Ufficio, che dell’azzerament­o di sanzioni e interessi.

Per gli inviti al contraddit­torio si pone un problema di individuaz­ione degli atti sanabili. Si tratta degli inviti in qualsiasi momento notificati, per i quali non sia stato emesso l’avviso di accertamen­to. A decorrere dal 2016, tuttavia, tali inviti non sono più regolarizz­abili, a regime, in via agevolata. Ne deriva che non sempre gli stessi contengono l’indicazion­e delle maggiori somme da versare. Peraltro, ciò dipende dalla prassi di volta in volta adottata dall’Ufficio, poiché non risulta sussistere una regola di condotta ufficiale. A stretto rigore, gli inviti privi del dettaglio delle maggiori somme non sembrano definibili, poiché senza la base di riferiment­o della sanatoria. Considerat­i inoltre i ristretti tempi di legge, non sembra neppure ipotizzabi­le la richiesta di una liquidazio­ne dell’Ufficio. Però questa disparità di trattament­o non appare in alcun modo giustifica­bile.

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