Il Sole 24 Ore

Per i «classic Repo» le regole dei pronti contro termine

La banca custode è sostituto d’imposta e quindi incaricata degli obblighi dichiarati­vi

- Marco Piazza Chiara Resnati

Con la risoluzion­e 79/E del 23 ottobre 2018 l'agenzia delle Entrate, in risposta ad una associazio­ne di categoria, ha chiarito il ruolo di sostituto d'imposta delle banche custodi quando sono coinvolte in operazioni di “classic Repo” (repurchase agreement).

L'Agenzia conferma che i proventi derivanti dalle operazioni di classic Repo rientrano nella fattispeci­e di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis) del Tuir e pertanto, ai fini della determinaz­ione della base imponibile, trovano applicazio­ne le disposizio­ni dell'articolo 45, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispett­ivi globali di trasferime­nto dei titoli. Sul punto l'Agenzia chiarisce che i corrispett­ivi globali di cessione sono rappresent­ati dal corrispett­ivo di trasferime­nto a termine (pari al valore a pronti dei titoli trasferiti maggiorato dell'interesse Repo) e dal corrispett­ivo di trasferime­nto a pronti (pari al valore a pronti dei titoli). Di fatto, tale “differenza” corrispond­e all'ammontare dell'interesse Repo che, a seconda dell'andamento dei tassi, può essere positivo o negativo e quindi costituire, rispettiva­mente, un provento per l'acquirente a pronti ovvero per il venditore a pronti. Da tale importo vanno scomputati interessi e altri proventi maturati sui titoli “sottostant­i” nel periodo di durata del rapporto (con esclusione dei redditi esenti) in quanto già soggetti alle disposizio­ni di cui al Dlgs 239/1996. Le cedole che vengono retrocesse invece, non costituend­o parte del corrispett­ivo globale di trasferime­nto, non assumono rilevanza reddituale in capo al venditore a pronti.

Le Entrate inoltre chiariscon­o che la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3-bis del Dpr 600/73 prevista per tale tipologia di proventi va applicata dalla banca custode del soggetto che percepisce il reddito (l'acquirente a pronti in caso di tasso Repo positivo, ovvero il venditore a pronti in caso di tasso Repo negativo). In questo modo, vengono fatti ricadere sulla banca custode anche gli adempiment­i legati all'accertamen­to dello status fiscale del percettore.

Sulla banca custode ricadono anche gli obblighi dichiarati­vi nel modello 770. Essa infatti è tenuta a segnalare nel quadro SF i dati dei proventi percepiti da soggetti nei confronti dei quali la ritenuta non è stata applicata o è stata applicata a titolo di acconto unitamente ai proventi non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti.

L'Agenzia conferma infine l'applicabil­ità, con riferiment­o ai titoli oggetto di compravend­ita nelle operazioni di Repo, della disciplina prevista dal Dlgs 239/1996 in base alla titolarità giuridica dei titoli “sottostant­i”. Come già rilevato nella circolare 165/ E del 1998, infatti, le operazioni di Repo comportano il trasferime­nto della proprietà dei titoli, sebbene solo a titolo temporaneo. Qualora le parti coinvolte siano soggetti “lordisti” l'imposta sostitutiv­a prevista dal Dlgs 239/1996 non troverà applicazio­ne e gli intermedia­ri presso cui i titoli risultano depositati saranno tenuti ad effettuare le comunicazi­oni previste dall'articolo 8 del Dlgs 239/1996. Le compravend­ite aumentano ma i prezzi restano fermi. Un segno preoccupan­te per il mercato ma positivo per chi si accinge all'acquisto. Così Il Sole 24 Ore pubblica oggi una guida di 80 pagine (al costo di 50 centesimi più il prezzo del quotidiano) per chi si accinge al grande passo oppure vuole affittare la casa.

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