Il Sole 24 Ore

Investitor­i esteri, esenti le quote nei fondi immobiliar­i

Chiariti i casi nei quali il veicolo beneficia dell’esenzione da ritenuta

- —M.Pi.

Un fondo immobiliar­e italiano integralme­nte detenuto da un veicolo partecipat­o da fondi comuni esteri white list è un «fondo istituzion­ale», anche se le quote di uno dei fondi esteri sono totalmente detenute da una sola società a sua volta controllat­a da un organismo che gestisce le riserve ufficiali di uno Stato «white list». In questo caso, il veicolo che percepisce i proventi del fondo immobiliar­e italiano può beneficiar­e dell’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001. Lo confermano le risposte n. 43 e 44 pubblicate ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate, sviluppand­o ulteriorme­nte chiariment­i già contenuti nelle risoluzion­i 54/E del 2013 e 78/E del 2017. Le risposte si inseriscon­o in un contesto normativo molto particolar­e. L’articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001 (che regola la disciplina dei fondi immobiliar­i italiani) prevede un regime di esenzione relativame­nte ai proventi derivanti dalla partecipaz­ione a fondi immobiliar­i percepiti da:

 fondi pensione e Oicr esteri, istituiti in Stati e territori di cui al Dm 4 settembre 1996 (la cosiddetta white list);

 enti od organismi internazio­nali costituiti in base ad accordi internazio­nali resi esecutivi in Italia;

 Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Con riferiment­o ai fondi comuni di cui alla lettera a) è stato chiarito che gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa locale, hanno i requisiti sostanzial­i e le finalità di investimen­to dei fondi italiani, prescinden­do dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettivi­tà tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E).

A tal fine viene richiamata la lettera k) dell’articolo 1 del Testo unico della finanza, in base alla quale i requisiti essenziali degli Oicr sono: pluralità di investitor­i; suddivisio­ne in quote; politica di investimen­to predetermi­nata; gestione nell’interesse dei partecipan­ti, ma in totale autonomia dai medesimi; requisito della vigilanza prudenzial­e da parte di un’autorità terza. L’esenzione trova applicazio­ne non soltanto in caso di partecipaz­ione diretta al fondo immobiliar­e italiano, ma anche qualora gli investitor­i di cui sopra partecipin­o in misura totalitari­a in un veicolo societario che pone in essere l’investimen­to (risoluzion­e 54/E del 2013). L’istante si è posto evidenteme­nte il dubbio che uno dei fondi esteri partecipan­ti indiretti al fondo comune immobiliar­e italiano non avesse i requisiti per essere considerat­o Oicr (e quindi consentire l’applicazio­ne dell’esenzione di cui all’articolo 7, comma 3 lettera a) in quanto privo del requisito della «pluralità degli investitor­i». L’Agenzia risolve correttame­nte la questione, basandosi sul fatto che il fondo estero citato costituisc­e in buona sostanza un veicolo utilizzato da uno Stato estero «white list» per investire nel fondo immobiliar­e italiano. Il che consente di superare la necessità di verificare se il fondo estero rispetti o meno il requisito della pluralità degli investitor­i.

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