Il Sole 24 Ore

Banche svizzere, interessi tassati al 12,5%

Sì all’aliquota convenzion­ale per gli interessi percepiti da residenti in Italia

- Valerio Vallefuoco

Con la risposta n. 41 di ieri, l’Agenzia fornisce importanti indicazion­i sul trattament­o degli interessi percepiti per finanziame­nti erogati a soggetti residenti italiani, siano essi imprendito­ri o persone fisiche, da banche svizzere non residenti che non hanno stabile organizzaz­ione in Italia.

L’interpello scaturisce da una richiesta effettuata da una banca svizzera, che ha erogato nei periodo di imposta dal 2011 al 2017 finanziame­nti a soggetti residenti italiani, prima ritenendo erroneamen­te di non dover assoggetta­re a tassazione in Italia gli interessi percepiti, poi presentand­o spontaneam­ente le relative dichiarazi­oni e pagando le relative imposte.

L’istituto elvetico ha chiesto alla nostra amministra­zione finanziari­a conferme che l’aliquota del 12,50 per cento, prevista dall’articolo 11 della Convenzion­e contro le doppie imposizion­i stipulata tra Italia e Svizzera, possa trovare applicazio­ne anche con riferiment­o agli interessi corrispost­i dalle persone fisiche e se tale aliquota convenzion­ale possa essere direttamen­te applicata dalla banca in sede di compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi ai fini Ires.

Secondo le Entrate, già dall’applicazio­ne delle norme tributarie italiane deriva l’assoggetta­mento a imposizion­e in Italia degli interessi pagati da residenti nel territorio dello Stato alla banca svizzera poiché, in linea di principio, qualsiasi reddito di capitale percepito da soggetti non residenti, anche quelli realizzati nell’esercizio di attività commercial­e senza stabile organizzaz­ione in Italia, sono assoggetta­ti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Qualora però, gli interessi non siano corrispost­i da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente che svolga attività commercial­e in Italia deve presentare dichiarazi­one, assoggetta­ndo a imposizion­e i relativi redditi prodotti in Italia.

Tuttavia, avendo il nostro Stato concluso con la Confederaz­ione svizzera una convenzion­e per evitare le doppie imposizion­i, si dovrà applicare tale accordo, che prevede che gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore, ma che tali interessi siano imponibili anche nello Stato della fonte «ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiar­io, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi». Pertanto, una corretta prassi ammette che la banca svizzera possa godere del trattament­o più favorevole anche in relazione agli interessi corrispost­i dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.

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