Il Sole 24 Ore

Premi produttivi­tà detassati se gli obiettivi si ampliano

Per il bonus è necessario che il risultato migliori il livello già conseguito

- Michela Magnani Antonello Orlando

Con la risoluzion­e 78/E/2018, l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione del 10% sui premi di risultato è applicabil­e esclusivam­ente se, nel periodo congruo considerat­o, si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale. Inoltre, l’Agenzia fornisce la propria interpreta­zione di quando si possa considerar­e raggiunto il presuppost­o dell’incremento in ipotesi di accordi che prevedono il raggiungim­ento di un valore predetermi­nato (si veda il Sole 24 ore del 20 ottobre).

Il caso posto all’attenzione dell’amministra­zione è quello di un accordo aziendale in cui il premio di risultato viene legato al parametro della redditivit­à e dell’efficienza. In particolar­e le rappresent­anze sindacali e l’impresa hanno siglato un accordo che ha individuat­o in un determinat­o valore dell’Ebit il risultato da raggiunger­e per avere diritto al premio, mentre per l’obiettivo dell’efficienza è necessario migliorare le tempistich­e di consegna rispetto al target autonomame­nte individuat­o dall’impresa.

Nella lettura fedele al testo dell’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, l’interpello distingue due possibili scenari di distribuzi­one del premio. Il primo con il raggiungim­ento del valore dell’Ebit proposto, ma numericame­nte inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (analogamen­te nel caso di migliorame­nto delle consegne), il secondo con la correspons­ione del premio non solo in forza di un valore di Ebit e di tempistich­e di consegna conforme al target prefissato dal contratto, ma anche migliorati­vi rispetto ai valori registrati nel 2016.

Nel primo caso, in assenza di un reale incremento dei parametri economici individuat­i dal contratto di secondo livello rispetto a un periodo temporale precedente dallo stesso eletto come termine di paragone, l’amministra­zione esclude la possibilit­à di applicare il regime di tassazione agevolata ai premi. Invece l’Agenzia precisa opportunam­ente che, qualora la stessa azienda corrispond­a il premio alle medesime condizioni dimostrand­o l’effettivo incremento del valore dell’Ebit 2017 rispetto a quello del 2016 (così come per i tempi di consegna del 2017 rispetto all’anno precedente), i premi saranno legittimam­ente detassabil­i senza necessità di modificare l’accordo depositato.

L’articolo 1, comma 182 della legge 208/2015 subordina infatti all’incremento dei parametri di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e la tassazione al 10% dei premi di risultato, delegando al decreto interminis­teriale Sul Sole 24 Ore di sabato scorso è stata criticata l’interpreta­zione fornita dall Entrate, in quanto, in base a un’altra interpreta­zione, si ritiene possibile detassare i premi di risultato anche a fronte del superament­o di un obiettivo prefissato seppur inferiore al livello raggiunto nel periodo precedente del 25 marzo 2016 l’individuaz­ione dei criteri per rilevare tali incrementi. L’articolo 2, comma 2, di tale provvedime­nto ha rimesso ai contratti collettivi aziendali e territoria­li la previsione dei «criteri di misurazion­e e verifica degli incrementi…rispetto ad un periodo congruo stabilito dall’accordo».

Sulla base di tale articolato, l’Agenzia aveva già ribadito (circolare 28/E/2016, paragrafo 1.2, richiamata anche al paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018) che per detassare i premi di risultato rimane comunque necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia realizzato l’incremento di almeno uno dei 5 obiettivi normativi e che tale incremento sia verificabi­le attraverso indicatori definiti dalla contrattaz­ione collettiva.

Nonostante l’interpello si ponga in linea di continuità con i precedenti orientamen­ti, va al contempo notato come sia opportuno che, qualora si voglia usufruire dell’agevolazio­ne, la prassi contrattua­le, superando i precedenti criteri condivisi tra le parti, si adegui nel definire accordi che permettano chiarament­e di individuar­e gli obiettivi incrementa­li ai fini della tassazione sostituiva. Non va tralasciat­o che negli accordi pregressi molti datori di lavoro hanno diversamen­te inteso i requisiti normativi sopra rappresent­ati, supponendo fosse legittimam­ente applicabil­e la tassazione al 10% al raggiungim­ento di un risultato incrementa­le rispetto a un target prefissato.

L’elemento più difficilme­nte armonizzab­ile con questa lettura rimane quindi l’oggettivit­à di tale incremento rispetto al periodo pregresso individuat­o dall’accordo, che può anche non coincidere con l’anno precedente, ma consistere in un arco di tempo in cui si registri l’aumento di uno o più dei parametri economici.

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