Il Sole 24 Ore

Il codice E non evita il controllo malattia

I medici curanti possono indicare solo l’esenzione dalle fasce di reperibili­tà

- —M.Pri.

Inutile chiedere al medico curante di indicare nel certificat­o di malattia il “codice E” per evitare i controlli: i medici non possono farlo e l’esenzione eventualme­nte riguarda le fasce di reperibili­tà, ma controlli concordati sono comunque possibili.

Ieri l’Inps ha pubblicato sul suo sito internet un chiariment­o a fronte del fatto che «a seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliar­i, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curante di apporre il codice E nei certificat­i al fine di ottenere l’esenzione dal controllo».

L’istituto di previdenza ricorda che le norme di riferiment­o consentono solo l’esenzione dalle fasce di reperibili­tà a fronte di: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciu­ta pari o superiore al 67%; e per i dipendenti pubblici anche a fronte di una causa di servizio rientrante in determinat­e tabelle allegate al Dpr 834/1981.

In tal caso, come indicato nella circolare 95/2016, il medico curante nel compilare il certificat­o deve spuntare il campo relativo a terapie salvavita/invalidità. Il “codice E” non è nella sua disponibil­ità, dato che, precisa l’Inps, è a uso interno dei medici dell’istituto. Come si legge nel messaggio 4752/2015 «mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’istituto, durante l’analisi del certificat­o, ha l’opportunit­à - da esercitare secondo ponderato discernime­nto clinico e medico legale - di escludere uno specifico certificat­o dal flusso dell’applicativ­o data mining qualora la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittur­a controindi­chi il controllo domiciliar­e disposto d’ufficio».

I datori di lavoro hanno comunque la possibilit­à (indicata nella circolare 95/2016) di chiedere un controllo anche per i dipendenti esenti dalla reperibili­tà, richiesta che deve essere valutata dal personale Inps.

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