Stop alla class action senza interesse collettivo
Non passa l’azione contro l’infermiera del Gemelli con la tubercolosi
Stop alla class action tesa a ottenere un risarcimento in denaro per la lesione di un interesse individuale, anche se lo stesso può riguardare un notevole numero di persone. E l’assenza di un interesse collettivo blocca la possibilità di fare ricorso in Cassazione contro la pronuncia di inammissibilità dell’azione di gruppo.
La Cassazione (sentenza 26725/2018) ribadisce l’impossibilità di un ricorso straordinario contro l’ordinanza della Corte d’appello quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimento del pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe. Lo stesso diritto si può, infatti, far valere con l’azione individuale . Quindi i giudici hanno bollato come inammissibile il ricorso del Codacons contro l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha considerato non ammissibile un’azione di classe contro l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una citazione partita dall’associazione dei consumatori che agiva come “procuratore sostanziale” del padre di una minore, entrata in contatto con un’infermiera del Policlinico Universitario Gemelli malata di tubercolosi. Il rischio di aver contratto la malattia aveva costretto la ragazza a sottoporsi a «estenuanti esami e pesanti profilassi». Scopo dell’azione era accertare le omissioni dell’ospedale e ottenere un risarcimento per il danno biologico e morale sia per il padre, come legale rappresentante, sia per la minore, oltre al danno esistenziale per il solo genitore. La stessa domanda doveva valere per ogni neonato, aderente alla class action, e per i suo genitori. Un numero di persone considerevole, visto erano entrati in contatto con l’infermiera 1.271 bambini.
Per la Corte d’appello, però, le voci di danno prospettate erano soggettive e non tali da ledere il diritto alla salute. La Cassazione avalla la decisione, ponendosi sulla scia delle sezioni unite (sentenza 2610/2017) che hanno chiarito il raggio d’azione dell’articolo 140bis sull’azione collettiva introdotto nel Codice del consumo. Il ricorso in sede di legittimità è precluso quando l’azione di classe punta a ottenere un risarcimento in denaro e non alla tutela di interessi collettivi. In tal caso la class action va considerata uno strumento aggiuntivo, che magari rafforza l’efficacia dell’azione, ma che si affianca ai rimedi ordinari. In oltre la pronuncia di inammissibilità, che non ha il carattere della decisorietà e dunque non è soggetta al ricorso straordinario previsto dal giusto processo, non pregiudica l’azione collettiva di altri soggetti che non hanno aderito a quella “bocciata”.