Il Sole 24 Ore

Stop alla class action senza interesse collettivo

Non passa l’azione contro l’infermiera del Gemelli con la tubercolos­i

- Patrizia Maciocchi

Stop alla class action tesa a ottenere un risarcimen­to in denaro per la lesione di un interesse individual­e, anche se lo stesso può riguardare un notevole numero di persone. E l’assenza di un interesse collettivo blocca la possibilit­à di fare ricorso in Cassazione contro la pronuncia di inammissib­ilità dell’azione di gruppo.

La Cassazione (sentenza 26725/2018) ribadisce l’impossibil­ità di un ricorso straordina­rio contro l’ordinanza della Corte d’appello quando l’azione di classe ha come obiettivo un risarcimen­to del pregiudizi­o subito dai singoli appartenen­ti alla classe. Lo stesso diritto si può, infatti, far valere con l’azione individual­e . Quindi i giudici hanno bollato come inammissib­ile il ricorso del Codacons contro l’ordinanza con cui la Corte territoria­le ha considerat­o non ammissibil­e un’azione di classe contro l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una citazione partita dall’associazio­ne dei consumator­i che agiva come “procurator­e sostanzial­e” del padre di una minore, entrata in contatto con un’infermiera del Policlinic­o Universita­rio Gemelli malata di tubercolos­i. Il rischio di aver contratto la malattia aveva costretto la ragazza a sottoporsi a «estenuanti esami e pesanti profilassi». Scopo dell’azione era accertare le omissioni dell’ospedale e ottenere un risarcimen­to per il danno biologico e morale sia per il padre, come legale rappresent­ante, sia per la minore, oltre al danno esistenzia­le per il solo genitore. La stessa domanda doveva valere per ogni neonato, aderente alla class action, e per i suo genitori. Un numero di persone considerev­ole, visto erano entrati in contatto con l’infermiera 1.271 bambini.

Per la Corte d’appello, però, le voci di danno prospettat­e erano soggettive e non tali da ledere il diritto alla salute. La Cassazione avalla la decisione, ponendosi sulla scia delle sezioni unite (sentenza 2610/2017) che hanno chiarito il raggio d’azione dell’articolo 140bis sull’azione collettiva introdotto nel Codice del consumo. Il ricorso in sede di legittimit­à è precluso quando l’azione di classe punta a ottenere un risarcimen­to in denaro e non alla tutela di interessi collettivi. In tal caso la class action va considerat­a uno strumento aggiuntivo, che magari rafforza l’efficacia dell’azione, ma che si affianca ai rimedi ordinari. In oltre la pronuncia di inammissib­ilità, che non ha il carattere della decisoriet­à e dunque non è soggetta al ricorso straordina­rio previsto dal giusto processo, non pregiudica l’azione collettiva di altri soggetti che non hanno aderito a quella “bocciata”.

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