Il Sole 24 Ore

La cartella non notificata va contestata nel merito

- —M.Cap.

Non basta la mancata notifica del verbale originario per opporsi alla successiva cartella di pagamento relativa a un’infrazione stradale: occorre che il ricorso sollevi anche una questione di merito sul contenuto del verbale stesso. Lo ha ribadito la Seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 26843/2018 depositata ieri.

I giudici hanno così chiuso un caso approdato in Cassazione nel 2013 senza discostars­i da quanto avevano stabilito quattro anni dopo le Sezioni unite (sentenza 22080/2017). Però afferma esplicitam­ente che sono superate «alcune più remote pronunce» (la n. 59 e la n. 12531 del 2003), secondo le quali la mancata notifica del verbale comporta l’illegittim­ità dell’emissione della cartella. Questo perché l’op- posizione ha finalità «recuperato­ria» delle ragioni di quell’opposizion­e alla sanzione della quale non ci si era potuti avvalere a causa della nullità o dell’omissione della notifica del verbale. E la materia delle sanzioni amministra­tive è diversa da quella fiscale, nella quale il contribuen­te può invece scegliere se sollevare simultanea­mente o no la questione della mancata notifica e quella di merito.

Così l’opposizion­e deve essere «cognitiva» e non «esecutiva», dunque deve essere riferita alla sanzione amministra­tiva (facendo valere «vizi propri dell’atto presuppost­o») e non all’esecuzione (ex articolo 615 del Codice di procedura civile). Bisogna quindi contestare il «procedimen­to di formazione del titolo», altrimenti l’irregolari­tà di notifica viene sanata.

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Cassazione Per il ricorso non basta l’omessa notifica

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