La cartella non notificata va contestata nel merito
Non basta la mancata notifica del verbale originario per opporsi alla successiva cartella di pagamento relativa a un’infrazione stradale: occorre che il ricorso sollevi anche una questione di merito sul contenuto del verbale stesso. Lo ha ribadito la Seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 26843/2018 depositata ieri.
I giudici hanno così chiuso un caso approdato in Cassazione nel 2013 senza discostarsi da quanto avevano stabilito quattro anni dopo le Sezioni unite (sentenza 22080/2017). Però afferma esplicitamente che sono superate «alcune più remote pronunce» (la n. 59 e la n. 12531 del 2003), secondo le quali la mancata notifica del verbale comporta l’illegittimità dell’emissione della cartella. Questo perché l’op- posizione ha finalità «recuperatoria» delle ragioni di quell’opposizione alla sanzione della quale non ci si era potuti avvalere a causa della nullità o dell’omissione della notifica del verbale. E la materia delle sanzioni amministrative è diversa da quella fiscale, nella quale il contribuente può invece scegliere se sollevare simultaneamente o no la questione della mancata notifica e quella di merito.
Così l’opposizione deve essere «cognitiva» e non «esecutiva», dunque deve essere riferita alla sanzione amministrativa (facendo valere «vizi propri dell’atto presupposto») e non all’esecuzione (ex articolo 615 del Codice di procedura civile). Bisogna quindi contestare il «procedimento di formazione del titolo», altrimenti l’irregolarità di notifica viene sanata.