Il Sole 24 Ore

La domanda di sanatoria evita l’iscrizione di nuovi fermi amministra­tivi

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La pendenza della rottamazio­ne non comporta, in automatico, alcuna moratoria nelle procedure di recupero in corso. Allo scopo, occorre la presentazi­one della domanda di sanatoria, in seguito alla quale non possono essere iscritti nuovi fermi amministra­tivi e ipoteche, neppure se è stato già notificato il preavviso di fermo o la comunicazi­one preventiva di ipoteca. Non possono altresì essere avviate nuove procedure esecutive. Quelle in corso non possono essere proseguite, con la sola eccezione del caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Quest’ultima previsione riguarda le procedure di pignoramen­to, mobiliare o immobiliar­e, che si tengono con la vendita all’asta dei beni pignorati. Diversamen­te dalle precedenti discipline, nell’attuale versione della sanatoria nulla è precisato con riferiment­o ai pignoramen­ti presso terzi. Va al riguardo ricordato che in precedenza, qualora il terzo pignorato avesse reso la dichiarazi­one di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo, si verificava l’assegnazio­ne del credito all’agente della riscossion­e, con l’effetto che il pignoramen­to proseguiva. Era stato altresì precisato che la procedura esecutiva continuava anche con riferiment­o ai crediti a maturazion­e futura (per esempio ratei futuri di stipendi e canoni di locazione). L’unico temperamen­to era costituito dal fatto che se l’agente della riscossion­e incassava un importo maggiore di quello derivante dalla definizion­e l’eccedenza doveva essere restituita.

Il silenzio della novella sul punto lascia pertanto intendere che la trasmissio­ne dell’istanza blocca sempre e comunque i pignoramen­ti presso terzi. Se ciò è corretto, dunque, l’Ader dovrà astenersi dal dar seguito ai pignoramen­ti già notificati e non ancora conclusi. Una volta inoltrata l’istanza, il debitore non è considerat­o moroso nei riguardi dell’agente della riscossion­e, con un duplice effetto positivo. In primo luogo, in caso di crediti nei confronti di una Pa oltre 10mila euro, la relativa correspons­ione non sarà oggetto di sospension­e da parte dell’ente pubblico (articolo 48 bis, Dpr 602/73). Ugualmente, l’erogazione dei crediti d’imposta da parte delle Entrate non potrà essere oggetto di pignoramen­to da parte dell’Ader (articolo 28 ter, Dpr 602/73). Si è tuttavia dell’avviso che ciò non impedisca al contribuen­te di aderire alla richiesta di compensazi­one volontaria del credito chiesto a rimborso con le somme dovute per effetto della rottamazio­ne.

Con il pagamento della prima o unica rata della definizion­e agevolata,

Diversamen­te dalle precedenti misure nulla si dice sui pignoramen­ti presso terzi

le procedure esecutive in corso, precedente­mente sospese, si estinguono del tutto. Il pignoramen­to dunque viene a perdere qualsiasi efficacia. Ne deriva ulteriorme­nte che se il debitore decade dopo la definizion­e, è vero che le azioni esecutive possono riprendere ma a tale scopo l’agente della riscossion­e dovrà notificare un nuovo atto di pignoramen­to. Secondo quanto precisato in occasione della rottamazio­ne bis, inoltre, il pagamento della prima rata dovrebbe anche determinar­e la sospension­e dei fermi amministra­tivi già iscritti. La cancellazi­one del vincolo consegue solo al perfeziona­mento della procedura. Le ipoteche già iscritte prima della trasmissio­ne dell’istanza invece permangono comunque sino al buon esito della sanatoria.

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