La domanda di sanatoria evita l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi
La pendenza della rottamazione non comporta, in automatico, alcuna moratoria nelle procedure di recupero in corso. Allo scopo, occorre la presentazione della domanda di sanatoria, in seguito alla quale non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, neppure se è stato già notificato il preavviso di fermo o la comunicazione preventiva di ipoteca. Non possono altresì essere avviate nuove procedure esecutive. Quelle in corso non possono essere proseguite, con la sola eccezione del caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Quest’ultima previsione riguarda le procedure di pignoramento, mobiliare o immobiliare, che si tengono con la vendita all’asta dei beni pignorati. Diversamente dalle precedenti discipline, nell’attuale versione della sanatoria nulla è precisato con riferimento ai pignoramenti presso terzi. Va al riguardo ricordato che in precedenza, qualora il terzo pignorato avesse reso la dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo, si verificava l’assegnazione del credito all’agente della riscossione, con l’effetto che il pignoramento proseguiva. Era stato altresì precisato che la procedura esecutiva continuava anche con riferimento ai crediti a maturazione futura (per esempio ratei futuri di stipendi e canoni di locazione). L’unico temperamento era costituito dal fatto che se l’agente della riscossione incassava un importo maggiore di quello derivante dalla definizione l’eccedenza doveva essere restituita.
Il silenzio della novella sul punto lascia pertanto intendere che la trasmissione dell’istanza blocca sempre e comunque i pignoramenti presso terzi. Se ciò è corretto, dunque, l’Ader dovrà astenersi dal dar seguito ai pignoramenti già notificati e non ancora conclusi. Una volta inoltrata l’istanza, il debitore non è considerato moroso nei riguardi dell’agente della riscossione, con un duplice effetto positivo. In primo luogo, in caso di crediti nei confronti di una Pa oltre 10mila euro, la relativa corresponsione non sarà oggetto di sospensione da parte dell’ente pubblico (articolo 48 bis, Dpr 602/73). Ugualmente, l’erogazione dei crediti d’imposta da parte delle Entrate non potrà essere oggetto di pignoramento da parte dell’Ader (articolo 28 ter, Dpr 602/73). Si è tuttavia dell’avviso che ciò non impedisca al contribuente di aderire alla richiesta di compensazione volontaria del credito chiesto a rimborso con le somme dovute per effetto della rottamazione.
Con il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata,
Diversamente dalle precedenti misure nulla si dice sui pignoramenti presso terzi
le procedure esecutive in corso, precedentemente sospese, si estinguono del tutto. Il pignoramento dunque viene a perdere qualsiasi efficacia. Ne deriva ulteriormente che se il debitore decade dopo la definizione, è vero che le azioni esecutive possono riprendere ma a tale scopo l’agente della riscossione dovrà notificare un nuovo atto di pignoramento. Secondo quanto precisato in occasione della rottamazione bis, inoltre, il pagamento della prima rata dovrebbe anche determinare la sospensione dei fermi amministrativi già iscritti. La cancellazione del vincolo consegue solo al perfezionamento della procedura. Le ipoteche già iscritte prima della trasmissione dell’istanza invece permangono comunque sino al buon esito della sanatoria.