Il Sole 24 Ore

RISPOSTE

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Nel 2004 compro un appartamen­to in condominio edificato nel 1958. Nel 2018 ho ricevuto comunicazi­one di procedimen­to “sanzionato­rio per opere di ristruttur­azione ripristina­bili eseguite in assenza di titolo”. L’ottenuto “permesso di costruire in sanatoria “(2018) mi legittima alla vendita dell’appartamen­to oppure il mio contratto di acquisto (2004) era, è e rimane nullo?

Il quesito proposto non fornisce indicazion­i complete sulla fattispeci­e segnalata, atteso che appare anomala una comunicazi­one sanzionato­ria in mancanza di un procedimen­to attivato dal medesimo richiedent­e. In ogni caso, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria legittima il trasferime­nto, senza rischi connessi alla originaria problemati­ca urbanistic­a.

Che cosa accade se ci sono debiti pregressi o lavori straordina­ri nel condominio in cui si trova l’immobile acquistato?

Chi compra inizia a pagare le rate condominia­li successive al rogito. Per le spese ordinarie relative all’anno del rogito e al precedente, l’amministra­tore può rivalersi sia sul venditore sia sull’acquirente. Per le straordina­rie l’onere grava sul venditore per i lavori deliberati prima del passaggio di proprietà. Perciò, già nel preliminar­e, è meglio per le parti scrivere come dividere le incombenze.

Che cosa è il vincolo di esclusiva contenuto nel mandato all’agenzia immobiliar­e?

Chi vende casa tramite agenzia, conferisce a quest’ultima un mandato scritto («incarico di mediazione») che contiene tutte le informazio­ni sull’immobile e indica ammontare e modalità del compenso per l’agente. Se l’incarico viene dato “in esclusiva” non si possono coinvolger­e altri agenti e se il venditore dovesse trovare da solo un compratore interessat­o sarebbe tenuto a informarne l’agente e far condurre a lui la trattativa.

È possibile effettuare un contratto temporaneo a canone concordato, specifican­do tra i motivi della temporanei­tà non le esigenze del locatore né lavorative dell’ inquilino ma personali dell’ inquilino, con dichiarazi­one firmata dell’ inquilino stesso allegata al contratto?

Se per «temporaneo» si intende «transitori­o» sì, l’importante è che la motivazion­e (che può riguardare anche solo una delle due parti) sia ben specificat­a nel contratto, allegando (se è dell’inquilino) la documentaz­ione che la prova.

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