Il Sole 24 Ore

Processo tributario telematico a prova di inammissib­ilità

Da ieri legittime le modalità online a prescinder­e dalla scelta dell’altra parte Ammesso l’utilizzo anche se il primo grado si è svolto con procedura tradiziona­le

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Da ieri contribuen­ti ed enti impositori possono utilizzare, in ogni grado di giudizio del processo tributario, le modalità telematich­e senza rischiare la declarator­ia di inammissib­ilità a prescinder­e da come sia avvenuto il rito di primo grado e dalle scelte operate dall’altra parte.

Il Dl 119/2018, entrato in vigore ieri, infatti, fornisce un’interpreta­zione autentica della discussa norma sulle comunicazi­oni e notificazi­oni in via telematica

Viene così chiarito che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipenden­temente dalla modalità prescelta da contropart­e nonché dall’avvenuto svolgiment­o del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

La questione

In sintesi il Dm 163/2013 prevede che:  il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via pec, debba costituirs­i in giudizio telematica­mente attraverso il Sigit;

la parte resistente si costituisc­a con le stesse modalità (la norma richiama a tal fine espressame­nte il comma per il deposito da parte del ricorrente).

Da una lettura congiunta delle due previsioni si poteva desumere che: a) solo in ipotesi di prima notifica mediante pec con conseguent­e costituzio­ne attraverso il Sigit, anche l’altra parte resistente doveva utilizzare il Sigit; b) in caso di notifica con canali “tradiziona­li” non pec, (posta, deposito ecc..), anche la contropart­e non poteva utilizzare il Sigit.

La giurisprud­enza

Tale interpreta­zione, inizialmen­te esposta dalla Ctp di Reggio Emilia (sentenza 245/2017) è stata successiva­mente condivisa da varie commission­i: Ctp Foggia, Ctp Latina, Ctp Rieti, Ctp Roma, Ctp Lecco. In questi casi i contribuen­ti avevano presentato il ricorso in forma cartacea, mentre l’Ufficio aveva utilizzato il canale telematico per le controdedu­zioni, con la conseguenz­a che non risultava validament­e costituito.

Nel medesimo contesto, la Ctr Toscana (sentenza 1783/2017) aveva poi ritenuto inammissib­ile l’appello telematico notificato dall’Agenzia a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea, in quanto la scelta fatta dal contribuen­te all’inizio del primo grado vincola entrambe le parti nel successivo iter. Per entrambe le questioni altri giudici di merito avevano invece ritenuto corretto l’utilizzo telematico.

Tuttavia il rischio dell’inammissib­ilità degli atti prodotti ha prudenzial­mente indotto molti contribuen­ti a non utilizzare, soprattutt­o in appello, il processo telematico, allorché il ricorso introdutti­vo era stato presentato in formato cartaceo.

Il chiariment­o

Ora è intervenut­a la norma interpreta­tiva secondo la quale le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematich­e indipenden­temente da quanto prescelto dalla contropart­e nonché dall’avvenuto svolgiment­o del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Sicurament­e la disposizio­ne mette al riparo da inammissib­ilità molti atti dell’agenzia delle Entrate, considerat­o che, negli ultimi tempi, tutti gli Uffici, a fronte di ricorsi cartacei dei contribuen­ti si sono costituiti telematica­mente, ma non vi è dubbio che anche i contribuen­ti ora potranno tranquilla­mente utilizzare il processo telematico che, in ogni caso, dal 1° luglio 2019 diventa obbligator­io.

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MANOVRA 2019Nel decreto legge fiscale pubblicato­l’altro ieri in Gazzetta le misure sul processote­lematico

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