Il Sole 24 Ore

Pagamenti già iniziati? L’avviso rimane comunque escluso

Fuori anche le adesioni che si sono perfeziona­te prima del 24 ottobre

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Tra le varie lacune che presenta la pace fiscale, va segnalata l’esclusione di tutti gli atti (avvisi di accertamen­to, di liquidazio­ne, avvisi bonari, eccetera) per i quali il contribuen­te ha iniziato il pagamento, anche a rate, prima dell’entrata in vigore del decreto. Si tratta, in particolar­e di:

• avvisi di accertamen­to, di rettifica e liquidazio­ne, recupero di crediti notificati in passato per i quali il contribuen­te ha prestato acquiescen­za rateizzand­o il dovuto o ha sottoscrit­to un’adesione corrispond­endo la prima rata o più rate prima di giovedì scorso, 24 ottobre; • avvisi bonari per i quali ancora non è stata assunta alcuna decisione da parte del contribuen­te, ovvero è stata avviata la rateazione.

Per tutti questi atti non è possibile accedere ad alcun istituto premiale. Vediamo in dettaglio la casistica.

Atti impositivi e di recupero

Per gli avvisi di accertamen­to, di rettifica e liquidazio­ne, gli atti di recupero gli inviti al contraddit­torio oggetto di acquiescen­za, perfeziona­ti prima del 24 ottobre, le eventuali ulteriori rate da corrispond­ere nei prossimi mesi non benefician­o di alcun abbattimen­to. La condizione necessaria per la definizion­e di tali atti è rappresent­ata infatti dalla loro non definitivi­tà («non impugnati e ancora impugnabil­i») alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che gli atti ormai definitivi in quanto oggetto di acquiescen­za non possono accedere al beneficio.

Al contrario, quelli ancora impugnabil­i si perfeziona­no con il pagamento delle somme complessiv­amente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto) ovvero, se più ampio, entro il termine per ricorrere.

Se invece il procedimen­to di adesione è ancora in corso (ed è iniziato prima del 24 ottobre) è possibile aderire all’istituto corrispond­endo tutte le imposte senza sanzioni e interessi (e senza alcun abbattimen­to eventualme­nte già concordato ma non sottoscrit­to con atto di adesione), entro il termine di impugnazio­ne (che in questo caso terrà conto anche del maggior termine concesso dal procedimen­to di adesione).

Accertamen­ti con adesione

Per gli accertamen­ti oggetto di procedimen­to di adesione con accordo sottoscrit­to entro il 24 ottobre 2018 il perfeziona­mento avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro 20 giorni dall’entrata in vigore della norma (13 novembre).

Pertanto tutte le adesioni perfeziona­te mediante il pagamento della prima o unica rata prima del 24 ottobre non avranno alcun beneficio nonostante le rate successive debbano essere corrispost­e.

Avvisi bonari

Sono esclusi da qualunque definizion­e: sia nel caso in cui ancora debba avvenire il pagamento, sia se la rateazione abbia già avuto inizio.

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