Pagamenti già iniziati? L’avviso rimane comunque escluso
Fuori anche le adesioni che si sono perfezionate prima del 24 ottobre
Tra le varie lacune che presenta la pace fiscale, va segnalata l’esclusione di tutti gli atti (avvisi di accertamento, di liquidazione, avvisi bonari, eccetera) per i quali il contribuente ha iniziato il pagamento, anche a rate, prima dell’entrata in vigore del decreto. Si tratta, in particolare di:
• avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, recupero di crediti notificati in passato per i quali il contribuente ha prestato acquiescenza rateizzando il dovuto o ha sottoscritto un’adesione corrispondendo la prima rata o più rate prima di giovedì scorso, 24 ottobre; • avvisi bonari per i quali ancora non è stata assunta alcuna decisione da parte del contribuente, ovvero è stata avviata la rateazione.
Per tutti questi atti non è possibile accedere ad alcun istituto premiale. Vediamo in dettaglio la casistica.
Atti impositivi e di recupero
Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, gli atti di recupero gli inviti al contraddittorio oggetto di acquiescenza, perfezionati prima del 24 ottobre, le eventuali ulteriori rate da corrispondere nei prossimi mesi non beneficiano di alcun abbattimento. La condizione necessaria per la definizione di tali atti è rappresentata infatti dalla loro non definitività («non impugnati e ancora impugnabili») alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che gli atti ormai definitivi in quanto oggetto di acquiescenza non possono accedere al beneficio.
Al contrario, quelli ancora impugnabili si perfezionano con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto) ovvero, se più ampio, entro il termine per ricorrere.
Se invece il procedimento di adesione è ancora in corso (ed è iniziato prima del 24 ottobre) è possibile aderire all’istituto corrispondendo tutte le imposte senza sanzioni e interessi (e senza alcun abbattimento eventualmente già concordato ma non sottoscritto con atto di adesione), entro il termine di impugnazione (che in questo caso terrà conto anche del maggior termine concesso dal procedimento di adesione).
Accertamenti con adesione
Per gli accertamenti oggetto di procedimento di adesione con accordo sottoscritto entro il 24 ottobre 2018 il perfezionamento avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro 20 giorni dall’entrata in vigore della norma (13 novembre).
Pertanto tutte le adesioni perfezionate mediante il pagamento della prima o unica rata prima del 24 ottobre non avranno alcun beneficio nonostante le rate successive debbano essere corrisposte.
Avvisi bonari
Sono esclusi da qualunque definizione: sia nel caso in cui ancora debba avvenire il pagamento, sia se la rateazione abbia già avuto inizio.