Il Sole 24 Ore

Stop al protocollo per chi riceve

Il documento che entra nello SdI è già identifica­to in modo univoco

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È cancellato l’obbligo di inserire nella fattura passiva ricevuta il numero di protocollo progressiv­o, anche se è interesse del fisco e dell’operatore mantenere evidenza della loro progressiv­a registrazi­one. Questa semplifica­zione, chiesta da più parti, è stata resa possibile dall’introduzio­ne della fattura elettronic­a. L’adempiment­o dell’integrazio­ne in fattura del numero di protocollo attribuito tramite l’annotazion­e del documento nel registro delle fatture d’acquisto è stato cancellato perché la fattura elettronic­a, al momento in cui entra nel sistema di interscamb­io dell’agenzia delle Entrate, è identifica­ta in modo univoco dal sistema e le viene attribuito un numero identifica­tivo.

La problemati­ca che si poneva con le fatture elettronic­he è che il documento che il cessionari­o/committent­e riceve dallo SdI è statico e immodifica­bile. Questa condizione del documento imponeva ai contribuen­ti di provvedere con una specifica procedura informatic­a o con la stampa di un documento compilato ad hoc, nel quale fossero riportati i dati univoci delle fatture.

La relazione all’articolo 13 del Dl 119/2018 specifica però che solo per le fatture elettronic­he inviate tramite il sistema d’interscamb­io, il numero di protocollo apposto sulla fattura elettronic­a soddisfa automatica­mente l’adempiment­o. Da ciò si evince che il contribuen­te deve, almeno per le fatture ricevute su carta, mantenere evidenza della loro progressio­ne. Questo risultato si può ottenere continuand­o in modo tradiziona­le ad annotare il numero progressiv­o riportato nel registro degli acquisti ovvero annotando nel

registro degli acquisti un dato univoco già contenuto nella fattura. o ancora creando un protocollo che, basandosi su una rigida procedura, mette in collegamen­to diretto la fattura e il numero progressiv­o di registrazi­one.

Su questo problema è intervenut­a l’Assoftware, precisando che la questione è risolta quando attraverso le informazio­ni riportate sulle fatture conservate e quelle annotate in contabilit­à è possibile una rintraccia­bilità biunivoca dei documenti quale, ad esempio: la correlazio­ne che esiste tra gli elementi già riportati in fattura (cedente/prestatore, data documento e numero documento) e annotati nei registri Iva ovvero utilizzand­o l’identifica­tivo SdI, il nome del file e l’Hash e riportando lo stesso nei registri ovvero riportando il protocollo Iva nei metadati conservati secondo le indicazion­i dello Standard SinCro.

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