Anche negli enti con i conti in rosso si sbloccano gli avanzi vincolati
Restano da coprire le spese a cui erano destinate le entrate accantonate Stop a premi e sanzioni sul pareggio di bilancio e ai patti di solidarietà
L’abolizione delle vecchie regole di finanza pubblica porterà con sé la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione anche per gli enti in disavanzo. Le bozze della manovra 2019 circolate nei giorni scorsi confermano le anticipazioni sui principali temi di interesse per gli enti locali. In attuazione delle sentenze
della Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018, le Città metropolitane, le Province e i Comuni potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Tuel e dal Dlgs 118/2011. Dopo circa vent’anni di vigenza delle regole di finanza pubblica, viene infatti abrogato il sistema di regole, adempimenti, premi e sanzioni sul pareggio di bilancio, e l’intero regime dei patti di solidarietà nazionale e regionale. Vengono meno anche le norme speciali riservate agli enti colpiti dal sisma del centro Italia del 2016. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione (commi 469-474 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 e l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi 2017. Infine, qualora risultino nel
corso di ciascun anno andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica la norma secondo cui il ministro dell’Economia, se riscontra che l’attuazione di leggi mette in pericolo il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le iniziative legislative necessarie per assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione (il comma 13 dell’articolo 17 della legge 196/2009).
Arriva a definizione anche la questione relativa all’utilizzo degli avanzi di amministrazione per gli enti in
disavanzo. La bozza di manovra conferma infatti che, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello indicato alla lettera a) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata in quella sede per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, occorre fare riferimento al prospetto riguardante il risultato di
amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.
Spunta anche una sanzione per gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti, che non possono beneficiare della nuova opportunità fino all’avvenuta approvazione. Se l’importo della lettera a) è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.