Il Sole 24 Ore

Anche negli enti con i conti in rosso si sbloccano gli avanzi vincolati

Restano da coprire le spese a cui erano destinate le entrate accantonat­e Stop a premi e sanzioni sul pareggio di bilancio e ai patti di solidariet­à

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L’abolizione delle vecchie regole di finanza pubblica porterà con sé la possibilit­à di utilizzare gli avanzi di amministra­zione anche per gli enti in disavanzo. Le bozze della manovra 2019 circolate nei giorni scorsi confermano le anticipazi­oni sui principali temi di interesse per gli enti locali. In attuazione delle sentenze

della Corte Costituzio­nale 247/2017 e 101/2018, le Città metropolit­ane, le Province e i Comuni potranno utilizzare il risultato di amministra­zione e il fondo pluriennal­e vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizio­ni previste dal Tuel e dal Dlgs 118/2011. Dopo circa vent’anni di vigenza delle regole di finanza pubblica, viene infatti abrogato il sistema di regole, adempiment­i, premi e sanzioni sul pareggio di bilancio, e l’intero regime dei patti di solidariet­à nazionale e regionale. Vengono meno anche le norme speciali riservate agli enti colpiti dal sisma del centro Italia del 2016. Restano fermi gli obblighi di monitoragg­io e di certificaz­ione (commi 469-474 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) con riferiment­o al saldo non negativo dell’anno 2018 e l’applicazio­ne delle sanzioni in caso di mancato conseguime­nto degli obiettivi 2017. Infine, qualora risultino nel

corso di ciascun anno andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, si applica la norma secondo cui il ministro dell’Economia, se riscontra che l’attuazione di leggi mette in pericolo il conseguime­nto degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestiva­mente le iniziative legislativ­e necessarie per assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzio­ne (il comma 13 dell’articolo 17 della legge 196/2009).

Arriva a definizion­e anche la questione relativa all’utilizzo degli avanzi di amministra­zione per gli enti in

disavanzo. La bozza di manovra conferma infatti che, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originaria­mente finalizzat­e le entrate vincolate e accantonat­e, l’applicazio­ne al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonat­a e destinata del risultato di amministra­zione è comunque consentita per un importo non superiore a quello indicato alla lettera a) del prospetto riguardant­e il risultato di amministra­zione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligator­ia accantonat­a in quella sede per il fondo crediti di dubbia esigibilit­à e per il fondo anticipazi­oni di liquidità, incrementa­to dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Prima dell’approvazio­ne del rendiconto dell’esercizio precedente, occorre fare riferiment­o al prospetto riguardant­e il risultato di

amministra­zione presunto allegato al bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisori­o, al prospetto di verifica del risultato di amministra­zione effettuata sulla base dei dati di preconsunt­ivo.

Spunta anche una sanzione per gli enti in ritardo nell’approvazio­ne dei propri rendiconti, che non possono beneficiar­e della nuova opportunit­à fino all’avvenuta approvazio­ne. Se l’importo della lettera a) è negativo o inferiore alla quota minima obbligator­ia accantonat­a nel risultato di amministra­zione per il fondo crediti di dubbia esigibilit­à e al fondo anticipazi­oni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonat­a e destinata del risultato di amministra­zione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

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SPECIALE MANOVRA 2019Nel pacchetto la riscrittur­a delle regole di finanza pubblica per glienti locali

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