Il Sole 24 Ore

Difesa a legali esterni irregolare per l’agente della riscossion­e

La Ctr Calabria conferma la linea dura ma sul punto ci sono precedenti difformi

- Marcello Maria De Vito

L’agenzia delle Entrate-Riscossion­e non può avvalersi nel giudizio tributario dell’assistenza di avvocati del libero foro. E, se lo fa, la costituzio­ne è irregolare e le difese sono inutilizza­bili. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Calabria con la sentenza 2284/1/2017 (presidente Spagnuolo, relatore Barbieri).

Un contribuen­te riceveva un avviso di iscrizione ipotecaria a fronte di un debito contratto dal de cuius, divenuto definitivo per mancata impugnazio­ne dell’atto

impositivo. Il contribuen­te impugnava l’iscrizione ipotecaria, lamentando l’assenza della propria responsabi­lità per aver rinunciato all’eredità. I giudici di primo grado dichiarava­no il ricorso inammissib­ile. Il contribuen­te appellava la sentenza e l’Agenzia si costituiva in giudizio con l’assistenza di un legale libero profession­ista, iscritto all’Albo, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il collegio, nell’accogliere l’appello del contribuen­te per l’avvenuta rinuncia all’eredità, dichiara l’irregolari­tà della costituzio­ne in giudizio dell’ufficio. Essendosi avvalso dell’assistenza di avvocati esterni, infatti, tali difese sono inutilizza­bili secondo la Ctr.

Il collegio osserva che, in base all’articolo 1, comma 8 del Dl 193/2016, l’Agenzia subentrata a Equitalia può avvalersi di avvocati del libero foro davanti al tribunale

e al giudice di pace. Per quanto riguarda, invece, la difesa davanti le commission­i tributarie, secondo l’articolo 1 continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/1992 in base al quale le Entrate e le Dogane, nonché l’agente della riscossion­e, stanno in giudizio direttamen­te o mediante la struttura territoria­le sovraordin­ata.

La norma va letta in connession­e con l’articolo 12 del Dlgs 546/1992. Tale disposizio­ne, al comma 1, prevede che solo le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossion­e e dai gestori dell’accertamen­to dei tributi locali, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. La norma prevede, poi, al comma 8 che le agenzie delle Entrate e delle Dogane possano essere assistite dall’avvocatura dello Stato. Ne consegue che se l’amministra­zione finanziari­a è assistita in giudizio da avvocati del libero

foro, la costituzio­ne in giudizio è viziata.

Sul punto la sentenza si pone sullo stesso solco di altre pronunce di merito (tra queste la Ctp Modena 820/2017; Ctr Piemonte 718/2018; Ctr Lombardia 654/2018; Ctr Campania 443/2018). Tuttavia sulla questione la Ctr Lombardia e Campania decidono in modo diverso:  il collegio lombardo dichiara d’ufficio l’interruzio­ne del processo;

 il collegio campano, invece, dichiara - in base all’articolo 12, comma 10 del Dlgs 546/92 che richiama l’articolo 182 del Codice di procedura civile - che la costituzio­ne in giudizio è nulla, ma anche che la nullità è sanabile. Pertanto, assegna un termine perentorio per la diretta costituzio­ne in giudizio dell’Agenzia e per la conseguent­e sanatoria degli atti processual­i compiuti dagli avvocati del libero foro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy