Difesa a legali esterni irregolare per l’agente della riscossione
La Ctr Calabria conferma la linea dura ma sul punto ci sono precedenti difformi
L’agenzia delle Entrate-Riscossione non può avvalersi nel giudizio tributario dell’assistenza di avvocati del libero foro. E, se lo fa, la costituzione è irregolare e le difese sono inutilizzabili. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Calabria con la sentenza 2284/1/2017 (presidente Spagnuolo, relatore Barbieri).
Un contribuente riceveva un avviso di iscrizione ipotecaria a fronte di un debito contratto dal de cuius, divenuto definitivo per mancata impugnazione dell’atto
impositivo. Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria, lamentando l’assenza della propria responsabilità per aver rinunciato all’eredità. I giudici di primo grado dichiaravano il ricorso inammissibile. Il contribuente appellava la sentenza e l’Agenzia si costituiva in giudizio con l’assistenza di un legale libero professionista, iscritto all’Albo, chiedendo il rigetto dell’appello.
Il collegio, nell’accogliere l’appello del contribuente per l’avvenuta rinuncia all’eredità, dichiara l’irregolarità della costituzione in giudizio dell’ufficio. Essendosi avvalso dell’assistenza di avvocati esterni, infatti, tali difese sono inutilizzabili secondo la Ctr.
Il collegio osserva che, in base all’articolo 1, comma 8 del Dl 193/2016, l’Agenzia subentrata a Equitalia può avvalersi di avvocati del libero foro davanti al tribunale
e al giudice di pace. Per quanto riguarda, invece, la difesa davanti le commissioni tributarie, secondo l’articolo 1 continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/1992 in base al quale le Entrate e le Dogane, nonché l’agente della riscossione, stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.
La norma va letta in connessione con l’articolo 12 del Dlgs 546/1992. Tale disposizione, al comma 1, prevede che solo le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai gestori dell’accertamento dei tributi locali, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. La norma prevede, poi, al comma 8 che le agenzie delle Entrate e delle Dogane possano essere assistite dall’avvocatura dello Stato. Ne consegue che se l’amministrazione finanziaria è assistita in giudizio da avvocati del libero
foro, la costituzione in giudizio è viziata.
Sul punto la sentenza si pone sullo stesso solco di altre pronunce di merito (tra queste la Ctp Modena 820/2017; Ctr Piemonte 718/2018; Ctr Lombardia 654/2018; Ctr Campania 443/2018). Tuttavia sulla questione la Ctr Lombardia e Campania decidono in modo diverso: il collegio lombardo dichiara d’ufficio l’interruzione del processo;
il collegio campano, invece, dichiara - in base all’articolo 12, comma 10 del Dlgs 546/92 che richiama l’articolo 182 del Codice di procedura civile - che la costituzione in giudizio è nulla, ma anche che la nullità è sanabile. Pertanto, assegna un termine perentorio per la diretta costituzione in giudizio dell’Agenzia e per la conseguente sanatoria degli atti processuali compiuti dagli avvocati del libero foro.