Il Sole 24 Ore

L’acquisto della prima abitazione è agevolato anche allo studente senza reddito

-

Ho un terreno di proprietà e sto per iniziare la costruzion­e della mia nuova abitazione principale. Per questo motivo ho appena ceduto a mia moglie il 50% della quota di proprietà della mia precedente abitazione principale, acquistata dodici anni fa con le agevolazio­ni prima casa. Sono tuttavia proprietar­io di altri appartamen­ti (in comproprie­tà o dati in locazione a terzi), tutti in Comuni diversi da quello in cui andrò a costruire. Mi spetta il credito d’imposta corrispond­ente alle imposte assolte per il primo acquisto (quello compiuto con mia moglie)? Se sì, come posso beneficiar­ne, visto che la costruzion­e implica il pagamento di fatture con Iva dalle varie imprese di costruzion­e? Contraendo un mutuo ipotecario per la costruzion­e, avendo altri appartamen­ti, l’imposta sostitutiv­a sul finanziame­nto è comunque dovuta allo 0,25%, consideran­do che l’abitazione in fase di costruzion­e sarà abitazione principale?

C.C. - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Al lettore spetta il credito d’imposta purché realizzi il rustico entro un anno dall’alienazion­e alla moglie del 50% dell’immobile prepossedu­to. E infatti, il credito d’imposta (articolo 7, legge 448/98) si applica nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, non di lusso, avvenga entro un anno dall’alienazion­e della precedente abitazione. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2001, ha precisato che l’acquisto della nuova abitazione può avvenire a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) e, anche nel caso di costruzion­e del nuovo immobile mediante contratto di appalto, cioè facendo edificare il fabbricato da un’impresa su un’area edificabil­e in proprietà. In questo caso, il contratto di appalto deve essere redatto necessaria­mente in forma scritta e soggetto a registrazi­one. La circolare non precisa se entro un anno dall’alienazion­e occorre che venga almeno edificato il rustico (muri portanti più tetto). Considerat­o che, con riferiment­o alla mancata decadenza dalle agevolazio­ni fiscali per l’acquisto della prima casa per vendita prima dei cinque anni, l’amministra­zione finanziari­a, con la risoluzion­e 44/E/2004, ha precisato che la decadenza non avviene se entro un anno dalla vendita si riacquista un fabbricato che, anche se non ultimato, deve essere almeno provvisto delle mura portanti e della copertura (rustico), deve ritenersi che le stesse conclusion­i valgano anche per il credito di imposta, che spetterà quindi nel caso venga realizzato quantomeno il rustico entro un anno dall’alienazion­e del precedente immobile. Il credito di imposta potrà essere portato in diminuzion­e, su opzione del contribuen­te, dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef), da presentare successiva­mente alla data del nuovo acquisto. Lo stesso credito potrà, in alternativ­a, essere utilizzato in compensazi­one, ex Dlgs 241/1997. Il beneficio fiscale, invece, non può essere impiegato in compensazi­one con l’Iva dovuta in relazione alla costruzion­e della nuova abitazione. Il mutuo, infine, sconterà lo 0,25% a titolo di imposta sostitutiv­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy