Il Sole 24 Ore

Succession­e, così il passaggio dei diritti alle detrazioni

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Un contribuen­te è proprietar­io al 100% di un immobile in cui al 1° piano vive il figlio (con il quale non è mai stato formalizza­to alcun contratto di comodato gratuito) e vive al secondo piano con la moglie. Un secondo figlio abita altrove. Il padre vuole rifare il tetto sostenendo per intero la spesa e fruendo delle detrazioni edilizie al 50 per cento. Posto che i millesimi siano uguali, in caso di decesso le detrazioni passano al 50% (del 50%) alla vedova con diritto di abitazione e per il restante 50% (del 50%) al figlio che vive al 1 piano (al 2° figlio non spettano le detrazioni non abitando l’immobile)? Se, in seguito, dovesse morire la madre, le detrazioni verrebbero suddivise in parti uguali tra gli eredi (il figlio che già abita il 1° piano manterrebb­e le sue “vecchie” agevolazio­ni, il secondo figlio acquisireb­be le detrazioni sull’immobile a disposizio­ne al 2° piano), è corretto? In caso di vendita dell’intero immobile gli eredi perderebbe­ro le detrazioni o le manterrebb­ero comunque?

S.G. - MILANO

In caso di acquisizio­ne dell’immobile per succession­e, le quote residue di detrazione si trasferisc­ono per intero esclusivam­ente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile cioè in capo agli eredi che conservano la disponibil­ità materiale dell’immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale. Se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a colui che abita nell’immobile (gli altri non ne hanno la disponibil­ità). Viceversa, se l’immobile è a disposizio­ne di tutti, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi. Se esiste un coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, il diritto alla detrazione compete a quest’ultimo, salvo rinuncia all’eredità. Pertanto, nel caso del lettore, nell’eventualit­à del decesso del proprietar­io dell’immobile, il diritto alla detrazione per le quote residue non detratte dal defunto si trasferisc­e in capo al coniuge e al figlio convivente in misura pari al 50% per uno, mentre nulla spetta al figlio non convivente. La disponibil­ità del bene deve ricorrere non solo per l’anno dell’accettazio­ne dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale l’erede fruisce delle rate residue di detrazione. Quindi, in caso di vendita o locazione dell’immobile, il diritto si estingue. In sostanza, in caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore, che perde la disponibil­ità del bene, né all’acquirente/donatario. In caso di morte successiva anche del coniuge superstite, il diritto per l’unità immobiliar­e che si è liberata compete al 50% anche all’altro figlio non convivente.

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