Rivendita prima casa, i 5 anni partono dall’atto di acquisto
Come si stabilisce il momento da cui decorrono i cinque anni dall’acquisto di una seconda casa con annesso giardino pertinenziale sui quali sono stati eseguiti, con rispettivi titoli abilitativi, lavori di manutenzione straordinaria, per poterla rivendere senza incorrere nella tassazione Irpef extra? Fa fede l’acquisto dei beni; la fine dei lavori seppure relativa al giardino o il periodo di possesso degli immobili a titolo di proprietà?
E.G. - GENOVA
L’articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce che: «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» e che «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
Il momento da cui decorrono i cinque anni, pertanto, è l’atto di acquisto.