Il Sole 24 Ore

Rivendita prima casa, i 5 anni partono dall’atto di acquisto

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Come si stabilisce il momento da cui decorrono i cinque anni dall’acquisto di una seconda casa con annesso giardino pertinenzi­ale sui quali sono stati eseguiti, con rispettivi titoli abilitativ­i, lavori di manutenzio­ne straordina­ria, per poterla rivendere senza incorrere nella tassazione Irpef extra? Fa fede l’acquisto dei beni; la fine dei lavori seppure relativa al giardino o il periodo di possesso degli immobili a titolo di proprietà?

E.G. - GENOVA

L’articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce che: «Sono redditi diversi se non costituisc­ono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e profession­i o di imprese commercial­i o da società in nome collettivo e in accomandit­a semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» e che «le plusvalenz­e realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per succession­e e le unità immobiliar­i urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzion­e e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenz­e realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibi­li di utilizzazi­one edificator­ia secondo gli strumenti urbanistic­i vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

Il momento da cui decorrono i cinque anni, pertanto, è l’atto di acquisto.

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