Il Sole 24 Ore

Integrativ­a dopo la nomina del coordinato­re sicurezza

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Per i lavori di ristruttur­azione completa del mio appartamen­to ho depositato una segnalazio­ne certificat­a di inizio attività e ho inviato una comunicazi­one preliminar­e all’Asl in quanto nel cantiere lavorerann­o due imprese, con la seconda che interverrà solo al termine dei lavori della prima. Nella comunicazi­one ho indicato chiarament­e le informazio­ni menzionate nella guida dell’agenzia delle Entrate: dati del committent­e, dati del cantiere, natura delle opere, indicazion­e delle imprese, assunzione di responsabi­lità delle stesse, ma non ho fatto alcun riferiment­o al coordinato­re per la sicurezza e la salute durante la progettazi­one ed esecuzione dell’opera. Il coordinato­re, infatti, non è ancora stato nominato e lo sarà solo prima che la seconda impresa inizi i lavori. La comunicazi­one è sufficient­e anche ai fini delle detrazioni sulle ristruttur­azioni oppure va integrata?

M.C. - ROMA

La procedura seguita e le indicazion­i fornite sono corrette anche se è opportuno integrare la comunicazi­one indicando anche il nome del coordinato­re per la sicurezza e la salute durante la progettazi­one ed esecuzione dell’opera. Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017, di Bilancio 2018), occorre inviare una raccomanda­ta, con ricevuta di ritorno, sempre preventiva­mente all’inizio dei lavori, all’Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuen­te dovrà specificar­e le seguenti informazio­ni: ubicazione lavori; dati del committent­e; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabi­lità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzi­one. La raccomanda­ta non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativ­i relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedano l’obbligo della notifica preliminar­e alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolar­e, ex articolo 99 del Dl 81/2008, la comunicazi­one preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora trattasi di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contempora­nea di più imprese nel cantiere, come nel caso di specie in cui la seconda impresa inizia a operare al termine della prima. In ogni caso, le norme sulla sicurezza prevedono che quando è obbligator­ia la notifica preliminar­e alla Asl vada indicato anche il nominativo del coordinato­re per la sicurezza e salute. Se questo è nominato durante l’esecuzione dei lavori è, pertanto, opportuna la comunicazi­one integrativ­a anche per evitare eventuali rilievi in sede di verifica sulla spettanza delle detrazioni anche se sul punto non esiste una specifica pronuncia dell’agenzia delle Entrate.

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