Integrativa dopo la nomina del coordinatore sicurezza
Per i lavori di ristrutturazione completa del mio appartamento ho depositato una segnalazione certificata di inizio attività e ho inviato una comunicazione preliminare all’Asl in quanto nel cantiere lavoreranno due imprese, con la seconda che interverrà solo al termine dei lavori della prima. Nella comunicazione ho indicato chiaramente le informazioni menzionate nella guida dell’agenzia delle Entrate: dati del committente, dati del cantiere, natura delle opere, indicazione delle imprese, assunzione di responsabilità delle stesse, ma non ho fatto alcun riferimento al coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione ed esecuzione dell’opera. Il coordinatore, infatti, non è ancora stato nominato e lo sarà solo prima che la seconda impresa inizi i lavori. La comunicazione è sufficiente anche ai fini delle detrazioni sulle ristrutturazioni oppure va integrata?
M.C. - ROMA
La procedura seguita e le indicazioni fornite sono corrette anche se è opportuno integrare la comunicazione indicando anche il nome del coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione ed esecuzione dell’opera. Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017, di Bilancio 2018), occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, sempre preventivamente all’inizio dei lavori, all’Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedano l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, ex articolo 99 del Dl 81/2008, la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora trattasi di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea di più imprese nel cantiere, come nel caso di specie in cui la seconda impresa inizia a operare al termine della prima. In ogni caso, le norme sulla sicurezza prevedono che quando è obbligatoria la notifica preliminare alla Asl vada indicato anche il nominativo del coordinatore per la sicurezza e salute. Se questo è nominato durante l’esecuzione dei lavori è, pertanto, opportuna la comunicazione integrativa anche per evitare eventuali rilievi in sede di verifica sulla spettanza delle detrazioni anche se sul punto non esiste una specifica pronuncia dell’agenzia delle Entrate.