Informazioni alla Asl anche in caso di subappalto
In riferimento alla risposta al quesito 1596 «Niente sanatoria per l’errore sui lavori eseguiti nel 2015», vorrei sapere se la perdita del beneficio alla detrazione del 50% dei lavori per mancata comunicazione alla Asl dei nomi delle ditte subentranti non si configuri nel caso di affidamento di questi ultimi a una ditta a mezzo contratto di appalto, risultando quest’ultima l’unica responsabile per legge nei miei confronti, anche in caso di subappalto. La società appaltante emetterà le fatture in base allo stato di avanzamento lavori mentre le altre ditte fattureranno direttamente a lei. Nel caso dei lavori di manutenzione straordinaria nel mio appartamento, nel 2018 è stata emessa una notifica preliminare alla Asl dal professionista incaricato con indicazione del solo nome della ditta appaltatrice mentre la pratica edilizia (Cila) presentata al comune è già stata integrata con i nomi di alcune di queste ditte in subappalto.
I.G. - VENEZIA
Ai fini della detrazione del 50%, prima dell’inizio dei lavori occorre inviare, a pena di decadenza dai benefici, una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Asl competente per territorio. Nella raccomandata in questione, il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione dei lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, ex articolo 99 del Dlgs 81/2008, la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un’unica impresa, mentre è sempre necessaria