Il cumulo degli sconti sulle case ricostruite
Nel caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva edificazione dell’immobile, i clienti, nel rispetto degli obblighi imposti dalle norme comunali, devono provvedere a opere di consolidamento delle fondazioni e delle pareti portanti con interventi antisismici. Allo stesso tempo, devono procedere all’edificazione della casa con diritto alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica. È dunque possibile ritenere che il contribuente possa vedersi riconosciute agevolazioni per interventi antisismici per ristrutturazione e per risparmio energetico? M.G. - CREMONA
Anche in caso di demolizione e fedele ricostruzione, senza aumento volumetrico, è ammesso il cumulo tra le detrazioni per spese di ristrutturazione e per quelle di risparmio energetico, a condizione che si tengano distinte le spese tra le due detrazioni (i bonifici di pagamento e fatturazione delle spese devono essere separati) in modo da consentire di verificare l’imputazione a una o all’altra delle due detrazioni in sede di eventuale verifica. Pertanto, è possibile il cumulo tra la detrazione del 65% (ridotta al 50% dal 1° gennaio 2018 per gli infissi e la caldaia senza valvole termostatiche e per le schermature solari) per le spese di riqualificazione energetica, a condizione che si conseguano i valori di trasmittanza termica indicati dal Dm 11 marzo 2011 (ovvero la detrazione del 65% sino a 100mila euro per gli interventi di riqualificazione globale, ovvero la detrazione sino al 75% per gli interventi che raggiungono i valori non inferiori alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015 nei limiti di 40mila euro per ciascuna unità immobiliare) e quella del 50% per i lavori di ristrutturazione, nei limiti di 96mila euro. Nell’ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65 per cento. Il Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche prevede espressamente che la detrazione del 55%/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione Irpef del 36%–50%). In tal ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, vista la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell’ambito della detrazione Irpef del 36%–50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell’una o dell’altra agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi di ristrutturazione (compresa la demolizione e fedele ricostruzione), agevolati ai fini del 50% e lavori diretti al risparmio energetico, il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 65%, a condizione che per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 50%,