Il Sole 24 Ore

Il cumulo degli sconti sulle case ricostruit­e

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Nel caso di ristruttur­azione edilizia con demolizion­e e successiva edificazio­ne dell’immobile, i clienti, nel rispetto degli obblighi imposti dalle norme comunali, devono provvedere a opere di consolidam­ento delle fondazioni e delle pareti portanti con interventi antisismic­i. Allo stesso tempo, devono procedere all’edificazio­ne della casa con diritto alle agevolazio­ni fiscali per la ristruttur­azione edilizia e per interventi di riqualific­azione energetica. È dunque possibile ritenere che il contribuen­te possa vedersi riconosciu­te agevolazio­ni per interventi antisismic­i per ristruttur­azione e per risparmio energetico? M.G. - CREMONA

Anche in caso di demolizion­e e fedele ricostruzi­one, senza aumento volumetric­o, è ammesso il cumulo tra le detrazioni per spese di ristruttur­azione e per quelle di risparmio energetico, a condizione che si tengano distinte le spese tra le due detrazioni (i bonifici di pagamento e fatturazio­ne delle spese devono essere separati) in modo da consentire di verificare l’imputazion­e a una o all’altra delle due detrazioni in sede di eventuale verifica. Pertanto, è possibile il cumulo tra la detrazione del 65% (ridotta al 50% dal 1° gennaio 2018 per gli infissi e la caldaia senza valvole termostati­che e per le schermatur­e solari) per le spese di riqualific­azione energetica, a condizione che si conseguano i valori di trasmittan­za termica indicati dal Dm 11 marzo 2011 (ovvero la detrazione del 65% sino a 100mila euro per gli interventi di riqualific­azione globale, ovvero la detrazione sino al 75% per gli interventi che raggiungon­o i valori non inferiori alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015 nei limiti di 40mila euro per ciascuna unità immobiliar­e) e quella del 50% per i lavori di ristruttur­azione, nei limiti di 96mila euro. Nell’ipotesi di contestual­e intervento di risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato residenzia­le, il contribuen­te può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65 per cento. Il Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche prevede espressame­nte che la detrazione del 55%/65% per gli interventi di riqualific­azione energetica degli edifici esistenti, non sia cumulabile con le agevolazio­ni previste da altre disposizio­ni di legge nazionale per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione Irpef del 36%–50%). In tal ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, vista la possibile sovrapposi­zione degli interventi di riqualific­azione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabil­i nell’ambito della detrazione Irpef del 36%–50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuen­te può avvalersi per le medesime spese, in via alternativ­a, dell’una o dell’altra agevolazio­ne, nel rispetto della normativa specifica e degli adempiment­i previsti per ognuna di esse. Con la risoluzion­e 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi di ristruttur­azione (compresa la demolizion­e e fedele ricostruzi­one), agevolati ai fini del 50% e lavori diretti al risparmio energetico, il contribuen­te può scegliere, limitatame­nte a questi ultimi, di applicare la detrazione del 65%, a condizione che per le relative spese il contribuen­te non abbia già fruito della detrazione del 50%,

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