Il tetto di spesa include anche la «variante» a opera in corso
Sono in corso lavori di ristrutturazione (con ampliamento) di un fabbricato, avviati con un permesso di costruire rilasciato dal Comune il 23 ottobre 2017. Al progetto originale sono state apportate modifiche e implementazioni progettuali (isolamento con cappotto e modifiche murarie) che hanno comportato la presentazione di una nuova Scia («variante in corso d’opera a permesso di costruire del 23 ottobre 2017») regolarmente depositata in Comune in aprile 2018, con i relativi riferimenti. La variante è valida come titolo edilizio autonomo e quindi utilizzabile per detrazioni fiscali (per la sola quota ristrutturazione) in aggiunta al precedente permesso di costruire?
G.R. - VERCELLI
La risposta è affermativa ma non essendo stato ultimato l’intervento abilitato dal primo provvedimento, pur a fronte di nuovo provvedimento urbanistico il limite massimo cui commisurare l’importo detraibile è comunque unico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017). La variante in corso d’opera rende le spese sostenute comunque detraibili, ma è come se l’intervento fosse unico (anche se di durata pluriennale), ferma restando l’esclusione delle spese per ampliamento che devono essere tenute separate da quelle di ristrutturazione (risoluzione 4/E/2011). Viceversa, se l’ultimazione dei lavori era stata comunicata al Comune, a seguito di nuovo provvedimento urbanistico (i cui lavori iniziano l’anno successivo) il limite di spese detraibili è considerato autonomamente come se si trattasse di un nuovo intervento sullo stesso immobile.