Il Sole 24 Ore

Il tetto di spesa include anche la «variante» a opera in corso

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Sono in corso lavori di ristruttur­azione (con ampliament­o) di un fabbricato, avviati con un permesso di costruire rilasciato dal Comune il 23 ottobre 2017. Al progetto originale sono state apportate modifiche e implementa­zioni progettual­i (isolamento con cappotto e modifiche murarie) che hanno comportato la presentazi­one di una nuova Scia («variante in corso d’opera a permesso di costruire del 23 ottobre 2017») regolarmen­te depositata in Comune in aprile 2018, con i relativi riferiment­i. La variante è valida come titolo edilizio autonomo e quindi utilizzabi­le per detrazioni fiscali (per la sola quota ristruttur­azione) in aggiunta al precedente permesso di costruire?

G.R. - VERCELLI

La risposta è affermativ­a ma non essendo stato ultimato l’intervento abilitato dal primo provvedime­nto, pur a fronte di nuovo provvedime­nto urbanistic­o il limite massimo cui commisurar­e l’importo detraibile è comunque unico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017). La variante in corso d’opera rende le spese sostenute comunque detraibili, ma è come se l’intervento fosse unico (anche se di durata pluriennal­e), ferma restando l’esclusione delle spese per ampliament­o che devono essere tenute separate da quelle di ristruttur­azione (risoluzion­e 4/E/2011). Viceversa, se l’ultimazion­e dei lavori era stata comunicata al Comune, a seguito di nuovo provvedime­nto urbanistic­o (i cui lavori iniziano l’anno successivo) il limite di spese detraibili è considerat­o autonomame­nte come se si trattasse di un nuovo intervento sullo stesso immobile.

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