Vetri antisfondamento detraibili al 50 per cento
Possiedo un’abitazione con un piano interrato, dove sono presenti delle bocche di lupo con griglie, per la protezione dei locali sottostanti. Ho acquistato presso un’azienda locale dei vetri antisfondamento per sostituire le griglie delle bocche di lupo, piane e calpestabili, che ritenevo fragili e potenzialmente soggette a intrusione per furto. L’azienda, che ha eseguito i lavori di installazione delle vetrate, ha costruito un’intelaiatura d’acciaio, fissata al cemento, che ospita la vetrata antisfondamento, anch’essa inamovibile, e mi ha emesso regolare fattura. Essendo un intervento volto a prevenire il rischio d’intrusione, è possibile detrarre la spesa? Se sì, qual è la norma di riferimento?
D.B. - BRESCIA
La risposta è affermativa. Le spese sostenute per l’installazione di vetri antisfondamento presso l’abitazione fruiscono della detrazione del 50% come intervento diretto a prevenire atti illeciti da parte di terzi. Le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale e in sede di dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati castali dell’immobile su cui si è intervenuti (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
La detrazione, anche nel caso di specie, opera su un importo unico complessivo (casa e box) di 96mila euro. Si tratta della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che è applicabile (almeno per il 2018) anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice) sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96mila euro, a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E/2013). La cessione dev’essere fatta direttamente dall’impresa che ha eseguito l’intervento di ristrutturazione. E l’agevolazione può applicarsi anche alle unità diverse da quelle residenziali, solo nell’ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente a quelle abitative e siano qualificate in atto quali pertinenze di queste ultime (ad esempio, il box del caso in esame). In tal caso, però, la detrazione del 50% dev’essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (casa e pertinenza), nel limite massimo unico di 96mila euro (circolare 24/ E/2004).