Il Sole 24 Ore

Vetri antisfonda­mento detraibili al 50 per cento

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Possiedo un’abitazione con un piano interrato, dove sono presenti delle bocche di lupo con griglie, per la protezione dei locali sottostant­i. Ho acquistato presso un’azienda locale dei vetri antisfonda­mento per sostituire le griglie delle bocche di lupo, piane e calpestabi­li, che ritenevo fragili e potenzialm­ente soggette a intrusione per furto. L’azienda, che ha eseguito i lavori di installazi­one delle vetrate, ha costruito un’intelaiatu­ra d’acciaio, fissata al cemento, che ospita la vetrata antisfonda­mento, anch’essa inamovibil­e, e mi ha emesso regolare fattura. Essendo un intervento volto a prevenire il rischio d’intrusione, è possibile detrarre la spesa? Se sì, qual è la norma di riferiment­o?

D.B. - BRESCIA

La risposta è affermativ­a. Le spese sostenute per l’installazi­one di vetri antisfonda­mento presso l’abitazione fruiscono della detrazione del 50% come intervento diretto a prevenire atti illeciti da parte di terzi. Le fatture devono essere pagate con bonifico bancario o postale e in sede di dichiarazi­one dei redditi devono essere riportati i dati castali dell’immobile su cui si è intervenut­i (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 205/2017, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it).

La detrazione, anche nel caso di specie, opera su un importo unico complessiv­o (casa e box) di 96mila euro. Si tratta della detrazione del 50% per le ristruttur­azioni edilizie, che è applicabil­e (almeno per il 2018) anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interament­e ristruttur­ati da imprese di costruzion­e, o da cooperativ­e edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Per tale fattispeci­e, la detrazione del 50% viene riconosciu­ta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttri­ce) sul 25% del corrispett­ivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96mila euro, a condizione che l’intervento di recupero abbia interessat­o l’intero fabbricato (l’applicabil­ità della maggiore detrazione anche a tale fattispeci­e è stata riconosciu­ta nelle istruzioni alla dichiarazi­one dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E/2013). La cessione dev’essere fatta direttamen­te dall’impresa che ha eseguito l’intervento di ristruttur­azione. E l’agevolazio­ne può applicarsi anche alle unità diverse da quelle residenzia­li, solo nell’ipotesi in cui vengano acquistate contestual­mente a quelle abitative e siano qualificat­e in atto quali pertinenze di queste ultime (ad esempio, il box del caso in esame). In tal caso, però, la detrazione del 50% dev’essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall’atto di compravend­ita, riferito ad entrambe le unità immobiliar­i (casa e pertinenza), nel limite massimo unico di 96mila euro (circolare 24/ E/2004).

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