Il Sole 24 Ore

Acquisti da imprese con costi certificat­i

Immobili. Per edifici ristruttur­ati e nuovi box occorre l’attestazio­ne dell’impresa. Il sismabonus si può cedere ai costruttor­i

- Marco Zandonà

Sono tre i casi in cui l’applicazio­ne dei bonus fiscali coinvolge l’impresa edile che esegue i lavori: quando l’immobile acquistato si trova in un fabbricato interament­e ristruttur­ato, si compra un box pertinenzi­ale di nuova costruzion­e oppure una casa antisismic­a in zona ad alto rischio.

I fabbricati ristruttur­ati

La detrazione del 50% si applica, nel primo caso, per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interament­e ristruttur­ati (cieloterra) da imprese di costruzion­e che provvedono alla successiva vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori. L’importo detraibile (da ripartire in dieci quote annuali) va calcolato sul 25% del corrispett­ivo, nel limite di 96mila euro per unità immobiliar­e.

Il rogito può essere stipulato anche prima della fine dei lavori sull’intero fabbricato, ma lo sconto può essere fruito solo a partire dall’anno di imposta in cui gli interventi complessiv­i siano stati conclusi. Non c’è obbligo di pagamento con bonifico bancario o postale: l’acquirente, presentand­o la dichiarazi­one dei redditi, deve solo indicare il codice fiscale dell’impresa di costruzion­e che ha eseguito i lavori.

Se si versano degli acconti, il bonus è ammesso purché ci sia un preliminar­e registrato (compromess­o) in cui risulti il prezzo di vendita dell’immobile. Nell’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro, meno gli acconti già considerat­i ai fini del beneficio.

Il bonus si applica a partire dalla dichiarazi­one dei redditi 2019, se entro il 31 dicembre 2018 è stato firmato l’atto notarile di acquisto (con saldo dell’intero corrispett­ivo entro la stessa data); o in presenza di un preliminar­e registrato che consenta di detrarre gli acconti versati.

I nuovi box costruiti

La detrazione Irpef del 50%, sempre entro 96mila euro di spesa, spetta anche a chi acquista un box di nuova costruzion­e. Per ottenerla è necessario che, entro il prossimo 31 dicembre, ricorrano alcune condizioni: la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazi­one; il vincolo di pertinenzi­alità con un’abitazione di proprietà del contribuen­te, oppure l’obbligo di crearlo (se il posto auto è in corso di costruzion­e).

I costi di realizzazi­one del box devono essere documentat­i dall’impresa e distinti da quelli accessori (non ammissibil­i al beneficio fiscale). In sostanza, l’azienda costruttri­ce è tenuta a rilasciare un’attestazio­ne sulle spese detraibili – pagate con bonifico bancario o postale – che si identifica­no nel prezzo di vendita al netto dei costi generali, dell’utile d’impresa e del valore dell’area.

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati (con bonifico) nel corso dell’anno e fino a concorrenz­a del costo di costruzion­e indicato dall’impresa, a condizione che il compromess­o di compravend­ita sia stato registrato entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one in cui si intende far valere la detrazione; e che da tale compromess­o risulti la sussistenz­a del vincolo di pertinenzi­alità tra edificio abitativo e box.

Il pagamento, come specificat­o dalle Entrate, può anche non avvenire tramite bonifico, quando viene effettuato in presenza di un notaio.

Le case antisismic­he

La terza ipotesi riguarda lo sconto applicabil­e agli acquisti di case antisismic­he nei Comuni della zona a rischio sismico 1 (il più elevato), cedute dalle imprese di costruzion­e e derivanti da interventi di demolizion­e e ricostruzi­one, anche con variazione volumetric­a.

La detrazione è pari al 75% (se dopo la ricostruzi­one l’edificio è migliorato di una classe sismica) o all’85% (se il migliorame­nto è di due classi) del prezzo di vendita, fino a un importo di 96mila euro. L’agevolazio­ne massima, da recuperare in cinque quote annuali , è quindi pari a 81.600 euro. Per poterne fruire a partire dalla prossima dichiarazi­one dei redditi, rogito e relativi pagamenti devono avvenire entro il 31 dicembre 2018.

L’acquirente, al posto che beneficiar­e direttamen­te dello sconto “sismabonus”, può scegliere di cedere al costruttor­e il credito d’imposta corrispond­ente all’importo detraibile. Il costruttor­e, a sua volta, potrà utilizzare tale credito solo dopo la certificaz­ione dell’agenzia delle Entrate ( a partire dal 10 marzo dell’anno successivo all’acquisto), in compensazi­one con le imposte da lui dovute, oppure potrà cederlo – ma una sola volta – a un soggetto collegato all’intervento.

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