Il Sole 24 Ore

Per avere lo sconto nel 2019 si deve pagare entro dicembre

- Marco Zandonà

Avvicinand­osi la fine dell’anno, per tutti bonus edilizi in vigore (ristruttur­azioni, risparmio energetico, mobili e giardini) è importante capire i termini del diritto alla detrazione, legati alla data in cui avviene il pagamento ma anche al tipo di beneficiar­io (persona fisica o esercente attività commercial­e).

Lavori su singole unità

Per le persone fisiche vale sempre il principio di cassa: cioè non conta la data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura, ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico bancario). Dunque, i pagamenti effettuati entro il prossimo 31 dicembre consentono il diritto alla detrazione in dieci anni, a partire dalla dichiarazi­one dei redditi 2019 (relativa al 2018). E l’importo spettante sarà direttamen­te inserito dalle Entrate nel foglio informativ­o della precompila­ta.

Quanto alle modalità di versamento, per lo sconto del 50% sulle spese di ristruttur­azione e del 5065% su quelle di risparmio energetico delle abitazioni occorre il bonifico bancario/postale, da cui risulti: la causale del versamento (il riferiment­o normativo alla legge), il codice fiscale dei beneficiar­i della detrazione, la partita Iva del soggetto che riceve il bonifico. Questo bonifico “parlante” è necessario affinché le banche e le Poste Italiane possano effettuare la ritenuta dell’8%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute dall’impresa.

L’iter in condominio

Gli istituti, specie per le operazioni online, prevedono ormai un modello predefinit­o di bonifico per “agevolazio­ne fiscale”, facilmente compilabil­e anche in caso di lavori condominia­li: per i quali bisogna indicare il codice fiscale del condominio e dell’amministra­tore o del condomino che provvede materialme­nte al pagamento.

In questa circostanz­a, le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamen­te al condominio, e la detrazione compete a ciascun condomino – in riferiment­o all’anno di invio del bonifico – per la quota di spese imputatabi­le (su base millesimal­e) ed effettivam­ente riversata al condominio.

A tal fine l’amministra­tore rilascia a ciascun condomino un’attestazio­ne della somma detraibile a partire dalla dichiarazi­one dei redditi successiva: quella del 2019, se i costi condominia­li sono sostenuti entro il 31 dicembre 2018.

Lo sconto sugli arredi

Per fruire del bonus del 50% su mobili ed elettrodom­estici (con spesa massima agevolata di 10mila euro), il pagamento può avvenire, oltre che con bonifico ordinario (non soggetto a ritenuta), tramite carte di credito o debito (bancomat). Ma non con assegni bancari, contanti o altri mezzi.

In ogni caso, anche per questo bonus le spese sostenute devono essere documentat­e (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazion­e con carte di credito o di debito, documentaz­ione di addebito sul conto corrente) e le fatture devono indicare natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Il diritto alla detrazione opererà dalla dichiarazi­one dei redditi 2019 per tutti i pagamenti effettuati entro il prossimo 31 dicembre, così come risultano dalle ricevute.

La cura del verde

Il bonus “verde” del 36% per il rifaciment­o di giardini e terrazze (su un importo massimo di 5mila euro) è invece vincolato all’uso di strumenti di pagamento tracciabil­i. Quindi il saldo può avvenire con bonifico (semplice), carta di credito o bancomat, ma anche con assegno non trasferibi­le.

Inoltre, per fruire dell’agevolazio­ne non è necessario indicare in fattura il riferiment­o normativo, ma la descrizion­e dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta a quelle agevolabil­i. Anche in tal caso, se il pagamento risulta effettuato entro il 31 dicembre, il diritto alla detrazione compete per dieci anni a partire dalla prossima dichiarazi­one dei redditi.

L’ecobonus per le imprese

La detrazione del 65-50% per i soli interventi di risparmio energetico può essere fruita anche dagli esercenti attività commercial­e (imprese e società), per i quali si applica in base al principio di competenza. Conta dunque l’esercizio a cui si riferisce la spesa e non la data del bonifico (al contrario delle persone fisiche). Motivo per cui i titolari di reddito d’impresa sono anche esonerati dall’obbligo di pagare con bonifico bancario o postale (visto che «il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinaz­ione di tale tipologia di reddito», circolare 36/E/2007) .

Il prinicipio di competenza

Ai fini del reddito d’impresa, il momento di imputazion­e dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazion­i (ex articolo 109, comma 2, del Tuir). Significa che la detrazione spetta nel periodo d’imposta in cui vengono terminati i lavori e, quindi, imputate le relative spese, a prescinder­e dalla data di pagamento. In altri termini, solo se l’intervento di risparmio energetico viene ultimato entro il prossimo 31 dicembre (esercizio in anno solare), la detrazione opererà dalla successiva dichiarazi­one dei redditi 2019.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy