Il Sole 24 Ore

Srl cessata, si può definire anche la posizione del socio

- TONINO MORINA

L’agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamen­to a carico di una Srl e del socio. Pur essendo la società cessata ben prima dell’emissione degli avvisi di accertamen­to, il socio ha impugnato anche quelli a carico della società, oltre a quelli a proprio carico. I giudici della Ctp hanno riunito i ricorsi, che sono stati respinti, condannand­o i ricorrenti (Srl e socio) al pagamento in solido delle spese. La sentenza è stata depositata ai primi di settembre 2018 e non notificata: i termini per la presentazi­one dell’appello sono quindi pendenti.

Può essere definito mediante chiusura della lite pendente il solo accertamen­to emesso a carico del socio? Le spese di soccombenz­a di lite relative al primo grado restano escluse dalla definizion­e agevolata? Nel caso in cui venisse presentato appello (solo da parte del socio o di entrambi) e lo stesso fosse accolto in tempi compatibil­i con la chiusura delle liti, il contribuen­te avrebbe diritto a pagare il 20% anziché il 100% delle imposte, oppure conta l’esito processual­e alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018?

Alla prima domanda va data risposta positiva, per cui può essere definita la controvers­ia relativa alla posizione del socio: come previsto dall’articolo 6, comma 8, del Dl 119/2018, per controvers­ia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Per quanto riguarda la seconda domanda, in caso di definizion­e non è previsto alcun annullamen­to delle spese di giudizio cui il contribuen­te sia stato condannato, tanto più che, a norma dell’articolo 46, comma 3, del Dlgs 546/92, in caso di definizion­e delle pendenze tributarie le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Per quel che concerne l’ultimo quesito, nell’ipotesi prospettat­a dal lettore l’eventuale sentenza favorevole in appello sarebbe ininfluent­e: come disposto dal comma 2, articolo 6 del Dl fiscale, la pronuncia favorevole al contribuen­te, rilevante ai fini della quantifica­zione delle somme dovute, deve essere intervenut­a entro la data di entrata in vigore del decreto (e cioè il 24 ottobre 2018).

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