Srl cessata, si può definire anche la posizione del socio
L’agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento a carico di una Srl e del socio. Pur essendo la società cessata ben prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, il socio ha impugnato anche quelli a carico della società, oltre a quelli a proprio carico. I giudici della Ctp hanno riunito i ricorsi, che sono stati respinti, condannando i ricorrenti (Srl e socio) al pagamento in solido delle spese. La sentenza è stata depositata ai primi di settembre 2018 e non notificata: i termini per la presentazione dell’appello sono quindi pendenti.
Può essere definito mediante chiusura della lite pendente il solo accertamento emesso a carico del socio? Le spese di soccombenza di lite relative al primo grado restano escluse dalla definizione agevolata? Nel caso in cui venisse presentato appello (solo da parte del socio o di entrambi) e lo stesso fosse accolto in tempi compatibili con la chiusura delle liti, il contribuente avrebbe diritto a pagare il 20% anziché il 100% delle imposte, oppure conta l’esito processuale alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018?
Alla prima domanda va data risposta positiva, per cui può essere definita la controversia relativa alla posizione del socio: come previsto dall’articolo 6, comma 8, del Dl 119/2018, per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Per quanto riguarda la seconda domanda, in caso di definizione non è previsto alcun annullamento delle spese di giudizio cui il contribuente sia stato condannato, tanto più che, a norma dell’articolo 46, comma 3, del Dlgs 546/92, in caso di definizione delle pendenze tributarie le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Per quel che concerne l’ultimo quesito, nell’ipotesi prospettata dal lettore l’eventuale sentenza favorevole in appello sarebbe ininfluente: come disposto dal comma 2, articolo 6 del Dl fiscale, la pronuncia favorevole al contribuente, rilevante ai fini della quantificazione delle somme dovute, deve essere intervenuta entro la data di entrata in vigore del decreto (e cioè il 24 ottobre 2018).