La mancata costituzione in appello non frena la pace
Una contribuente ha vinto in Ctp contro l’agenzia delle Entrate. La sentenza è stata depositata presso la Commissione tributaria il 9 gennaio 2017. L’agenzia delle Entrate il 4 luglio 2017, entro il termine dei sei mesi del deposito della sentenza, ha notificato l’atto di appello alla contribuente. Quest’ultima ad oggi non si è ancora costituita in secondo grado e ancora non c’è stato il processo presso la Commissione tributaria regionale.
Si chiede se la contribuente, pur non essendosi costituita in secondo grado, possa fruire della chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando il 50% in termini di imposta e non pagando nulla in termini di sanzioni e interessi.
L’articolo 6, comma 1, del Dl 119/2018 consente di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto atti impositivi. La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto il ricorso in primo grado o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La mancata costituzione del contribuente nel giudizio d’appello promosso dall’Agenzia, non fa venir meno la pendenza della controversia in secondo grado. Pertanto, poiché l’Agenzia è risultata soccombente nell’unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del decreto, il contribuente può definire la lite con il pagamento della metà del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato.