Il Sole 24 Ore

La mancata costituzio­ne in appello non frena la pace

- MARCELLO MARIA DE VITO

Una contribuen­te ha vinto in Ctp contro l’agenzia delle Entrate. La sentenza è stata depositata presso la Commission­e tributaria il 9 gennaio 2017. L’agenzia delle Entrate il 4 luglio 2017, entro il termine dei sei mesi del deposito della sentenza, ha notificato l’atto di appello alla contribuen­te. Quest’ultima ad oggi non si è ancora costituita in secondo grado e ancora non c’è stato il processo presso la Commission­e tributaria regionale.

Si chiede se la contribuen­te, pur non essendosi costituita in secondo grado, possa fruire della chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando il 50% in termini di imposta e non pagando nulla in termini di sanzioni e interessi.

L’articolo 6, comma 1, del Dl 119/2018 consente di definire in via agevolata le controvers­ie tributarie pendenti in cui è parte l’agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto atti impositivi. La definizion­e avviene su domanda del soggetto che ha proposto il ricorso in primo grado o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimaz­ione. La mancata costituzio­ne del contribuen­te nel giudizio d’appello promosso dall’Agenzia, non fa venir meno la pendenza della controvers­ia in secondo grado. Pertanto, poiché l’Agenzia è risultata soccombent­e nell’unica pronuncia giurisdizi­onale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del decreto, il contribuen­te può definire la lite con il pagamento della metà del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

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