Il Sole 24 Ore

LA GIURISPRUD­ENZA

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1.Lavoratore invalido che non supera il periodo di prova

Il recesso intimato al lavoratore invalido per mancato superament­o del periodo di prova è legittimo solo se sono indicate le ragioni serie e obiettive che non ne hanno permesso l’esito positivo, a prescinder­e da valutazion­i sulla minorazion­e dell’invalido. Se le ragioni sono indicate, il lavoratore deve provare i motivi illeciti o discrimina­tori alla base del recesso.

(Cassazione, sezione lavoro, 16390 del 4 luglio 2017)

2. Esito positivo della prova e motivi del recesso

È onere del lavoratore provare l’esito positivo del periodo di prova. Tuttavia, essendo la valutazion­e del datore ampiamente discrezion­ale, tale prova non basta a determinar­e l’illegittim­ità del recesso: il lavoratore deve dimostrare che esso sia stato provocato da motivi diversi.

(Cassazione, sezione lavoro, 1180 del 18 gennaio 2017)

3. Proroga e mancanza della forma scritta

La durata del patto di prova deve risultare da atto scritto “ad substantia­m” fin dall’inizio del rapporto, a pena di nullità assoluta. Allo scadere del termine le parti possono recedere dal rapporto, tuttavia, se questo prosegue per una proroga priva di forma scritta, il licenziame­nto intimato per esito negativo della prova è illegittim­o.

(Cassazione, sezione lavoro, 16214 del 3 agosto 2016)

4. Mansioni diverse da quelle concordate

La valutazion­e del datore di lavoro sul mancato superament­o del periodo di prova va ricondotta all’inesatto o inadeguato svolgiment­o delle mansioni espressame­nte individuat­e nel patto di prova. Pertanto, lo svolgiment­o di mansioni diverse rispetto a quelle concordate comporta l’illegittim­ità del recesso intimato. (Cassazione, sezione lavoro, 10618 del 22 maggio 2015)

5. Il lavoratore deve provare il motivo illecito

Il licenziame­nto intimato a un lavoratore durante il periodo di prova trova un limite nel motivo illecito, ovvero contrario a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume. Il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia imputabile a un motivo illecito determinan­te e pertanto estraneo a ragioni attinenti il patto di prova.

(Tribunale di Verona, sezione lavoro, 256 del 22 aprile 2015)

6. Nel patto vanno indicate mansioni «puntuali»

Il patto di prova deve prevedere la specifica indicazion­e delle mansioni assegnate. Il datore di lavoro, infatti, per esprimere la sua insindacab­ile valutazion­e sull’esito della prova, deve basarsi su mansioni esattament­e identifica­te e, a tal fine, è sufficient­e il richiamo alla contrattaz­ione collettiva solo dove sia particolar­mente dettagliat­o. Il recesso intimato in assenza di tale requisito è illegittim­o.

(Cassazione, sezione lavoro, 5509 del 19 marzo 2015)

7. La prova della durata del patto inadeguata

Durante il periodo di prova il recesso può essere intimato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti e senza obbligo di preavviso. Il lavoratore deve dimostrare l’illegittim­ità del recesso nel caso in cui la durata del patto sia inadeguata per accertare le proprie capacità profession­ali.

(Corte d’appello di Perugia, sezione lavoro, 22 del 17 maggio 2012)

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