LA GIURISPRUDENZA
1.Lavoratore invalido che non supera il periodo di prova
Il recesso intimato al lavoratore invalido per mancato superamento del periodo di prova è legittimo solo se sono indicate le ragioni serie e obiettive che non ne hanno permesso l’esito positivo, a prescindere da valutazioni sulla minorazione dell’invalido. Se le ragioni sono indicate, il lavoratore deve provare i motivi illeciti o discriminatori alla base del recesso.
(Cassazione, sezione lavoro, 16390 del 4 luglio 2017)
2. Esito positivo della prova e motivi del recesso
È onere del lavoratore provare l’esito positivo del periodo di prova. Tuttavia, essendo la valutazione del datore ampiamente discrezionale, tale prova non basta a determinare l’illegittimità del recesso: il lavoratore deve dimostrare che esso sia stato provocato da motivi diversi.
(Cassazione, sezione lavoro, 1180 del 18 gennaio 2017)
3. Proroga e mancanza della forma scritta
La durata del patto di prova deve risultare da atto scritto “ad substantiam” fin dall’inizio del rapporto, a pena di nullità assoluta. Allo scadere del termine le parti possono recedere dal rapporto, tuttavia, se questo prosegue per una proroga priva di forma scritta, il licenziamento intimato per esito negativo della prova è illegittimo.
(Cassazione, sezione lavoro, 16214 del 3 agosto 2016)
4. Mansioni diverse da quelle concordate
La valutazione del datore di lavoro sul mancato superamento del periodo di prova va ricondotta all’inesatto o inadeguato svolgimento delle mansioni espressamente individuate nel patto di prova. Pertanto, lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle concordate comporta l’illegittimità del recesso intimato. (Cassazione, sezione lavoro, 10618 del 22 maggio 2015)
5. Il lavoratore deve provare il motivo illecito
Il licenziamento intimato a un lavoratore durante il periodo di prova trova un limite nel motivo illecito, ovvero contrario a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume. Il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia imputabile a un motivo illecito determinante e pertanto estraneo a ragioni attinenti il patto di prova.
(Tribunale di Verona, sezione lavoro, 256 del 22 aprile 2015)
6. Nel patto vanno indicate mansioni «puntuali»
Il patto di prova deve prevedere la specifica indicazione delle mansioni assegnate. Il datore di lavoro, infatti, per esprimere la sua insindacabile valutazione sull’esito della prova, deve basarsi su mansioni esattamente identificate e, a tal fine, è sufficiente il richiamo alla contrattazione collettiva solo dove sia particolarmente dettagliato. Il recesso intimato in assenza di tale requisito è illegittimo.
(Cassazione, sezione lavoro, 5509 del 19 marzo 2015)
7. La prova della durata del patto inadeguata
Durante il periodo di prova il recesso può essere intimato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti e senza obbligo di preavviso. Il lavoratore deve dimostrare l’illegittimità del recesso nel caso in cui la durata del patto sia inadeguata per accertare le proprie capacità professionali.
(Corte d’appello di Perugia, sezione lavoro, 22 del 17 maggio 2012)