1 I poteri di intervento amministrativo e penale
L’ordine di sgombero
La legge 94 del 15 luglio 2009 stabilisce che, nei casi di occupazione abusiva di edifici o terreni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per le strade extraurbane, o quando ricorrono motivi di pubblica sicurezza per ogni luogo, possono ordinare lo sgombero coatto degli edifici abusivamente occupati. L’occupazione arbitraria di un immobile configura anche il reato di invasione di edifici (articolo 633 del Codice penale) per il quale la magistratura penale può disporre il sequestro dell’immobile stesso, poiché si tratta di profitto diretto del reato.
Turbativa dell’ordine pubblico
La legge 48 del 21 febbraio 2017 prevede che il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria che dispongono il sequestro di immobili occupati arbitrariamente, possa nel contempo impartire disposizioni per prevenire il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione al numero degli immobili da sgomberare. Nonostante questo. gli sgomberi, in passato, o non sono stati eseguiti o hanno subito notevoli ritardi a causa della difficoltà di censire gli occupanti (che il Viminale con la circolare di settembre punta a risolvere) o per problemi di ordine pubblico