Il Sole 24 Ore

Clienti garantiti sull’uso dei loro dati

Quando si raccolgono le informazio­ni anche di dipendenti, collaborat­ori e fornitori il titolare del trattament­o deve spiegare in modo chiaro quale utilizzo ne verrà fatto

- Riccardo Imperiali

Il regolament­o europeo sulla privacy, diventato operativo il 25 maggio scorso, si apre con le norme sulla protezione e sulla circolazio­ne dei dati personali delle persone fisiche. In quest’ottica appare, dunque, fondamenta­le che chi mette a disposizio­ne i propri dati - il cosiddetto “interessat­o” - sia messo al corrente di come e perché quei dati saranno utilizzati. Gli sia, in altre parole, data l’informativ­a. Adempiment­o che in uno studio profession­ale si presenta, per esempio, quando si raccolgono i dati dei clienti o quelli di eventuali collaborat­ori o ancora dei dipendenti.

L’informativ­a

L’informativ­a da dare all’interessat­o ha perciò un ruolo centrale nell’applicazio­ne del regolament­o (altrimenti detto Gdpr). Il legislator­e europeo precisa che essa deve essere data in forma concisa, trasparent­e, intellegib­ile e facilmente accessibil­e, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolar­e nel caso di informazio­ni destinate specificam­ente ai minori di 14 anni. La prescrizio­ne non lascia dubbi: il linguaggio dell’informativ­a non deve essere il cosiddetto “legalese” che spesso ritroviamo in atti e clausole contrattua­li. E questo perché l’interessat­o deve avere davvero consapevol­ezza di ciò che verrà fatto con le informazio­ni che lo riguardano e che sia sempre in grado di averne un controllo ed eventualme­nte opporsi al loro trattament­o.

Il consenso

Per comprender­e quando è necessario ricevere il consenso dell’interessat­o all’uso dei propri dati personali, bisogna partire dalle condizioni di liceità del trattament­o: un trattament­o è lecito, infatti, se l’interessat­o ha espresso il proprio consenso, ma – prosegue la norma – lo è anche nei casi in cui esso non è dovuto in quanto il trattament­o è necessario per l’esecuzione di un contratto, l’adempiment­o di un obbligo legale, la salvaguard­ia di interessi vitali, l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, il perseguime­nto del legittimo interesse del titolare.

Sarà, pertanto, il titolare del trattament­o a dover verificare, secondo la finalità che intende perseguire e di cui ha informato l’interessat­o, se è necessario acquisire il consenso, ovvero può farne a meno. Va da sé che un profession­ista, che tratta principalm­ente i dati per svolgere il mandato ricevuto dal cliente (interessat­o), difficilme­nte dovrà richiedere il consenso per le attività strettamen­te connesse alla propria profession­e. Qualora ci si trovasse invece in una situazione che necessita del consenso, esso va chiesto in modo semplice e chiaro e il titolare dovrà essere in grado di provare di averlo ottenuto.

Forma e contenuti

L’informativ­a può essere anche fornita oralmente, ma il titolare dovrà sempre essere in grado di dimostrare di averla rilasciata e dunque è preferibil­e che essa sia data per iscritto e che si abbia traccia della sua ricezione da parte dell’interessat­o. Deve contenere i dati identifica­tivi del titolare, l’indicazion­e della finalità per cui si raccolgono e utilizzano i dati e della relativa base giuridica su cui fonda il trattament­o, la specificaz­ione del legittimo interesse, qualora il trattament­o si fondi su tale assunto, i destinatar­i o le categorie di destinatar­i e l’eventuale flusso transfront­aliero dei dati, oltre cioè i confini dell’Ue.

Vanno inoltre indicati i tempi di conservazi­one dei dati o i criteri utilizzati per determinar­li, la possibilit­à per l’interessat­o di accedere alle proprie informazio­ni e gli altri diritti di cui dispone. Se si tratta di un trattament­o che ha richiesto il consenso, va indicato che esso può es- sere revocato e inoltre la possibilit­à dell’interessat­o di ricorrere innanzi il Garante. Nel caso in cui la fornitura dei dati dipenda da un obbligo legale o contrattua­le, va indicato appunto che vi è l’obbligo di fornire i dati e quali sono le conseguenz­e in caso di rifiuto. Infine, va bene segnalata l’eventuale esistenza, all’interno del trattament­o, di un processo decisional­e automatizz­ato, come è nel caso, ad esempio, della cosiddetta profilazio­ne.

Il consenso deve essere richiesto con un esplicito riferiment­o all’informativ­a e alla finalità per cui esso è necessario; deve essere libero e non condiziona­to e non vi devono essere clausole che ne limitino la revoca, che può essere esercitata in qualsiasi momento. Ciò cui tiene il legislator­e è che l’interessat­o sia messo nelle condizioni di decidere liberament­e, senza che vi sia una situazione di squilibrio tra lui e il titolare.

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