Il Sole 24 Ore

Cumulo di somministr­azione nel tetto di 24 mesi

Restano validi i vecchi contratti collettivi con limiti di durata diversi

- Aldo Bottini

La causale è necessaria anche se il superament­o dei 12 mesi avviene a seguito della proroga di un contratto originaria­mente inferiore ai 12 mesi. Quindi anche nel caso in cui al momento della proroga i 12 mesi non siano ancora trascorsi: basta che la durata prevista dell’estensione porti al superament­o (previsto) dei 12 mesi. Questa la precisazio­ne contenuta nella circolare 17/2018 relativa alla principale novità del decreto dignità, cioè la causale.

Sempre in materia di limiti di durata, la circolare ricorda che è ancora possibile, raggiunto il tetto dei 24 mesi, stipulare un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l’Ispettorat­o del lavoro, che però sarà soggetto all’obbligo di causale, e rispetto ad essa (e alla sua validità) l’intervento dell’Ispettorat­o non avrà alcun “effetto certificat­ivo”.

Quanto alle proroghe, il ministero da un lato ricorda che sono libere entro i primi 12 mesi, dall’altro afferma che la proroga presuppone che «restino invariate le ragioni che avevano giustifica­to inizialmen­te l’assunzione a termine»: quindi non è possibile modificare la motivazion­e in sede di estensione, altrimenti si tratterebb­e di rinnovo. Quest’obbligo di “coerenza”, evidenteme­nte, vale solo laddove il contratto fosse originaria­mente soggetto alla causale, perché ha durata iniziale superiore ai 12 mesi, ovvero nel caso di ulteriore proroga di un contratto già prorogato “causalment­e” o ancora in caso di proroga di un contratto rinnovato anche prima dei 12 mesi, e non certo in caso di proroga di un contratto acausale.

Sul limite massimo di durata (per sommatoria) di 24 mesi dei rapporti a tempo determinat­o tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore per mansioni di pari livello e categoria legale, che il ministero definisce significat­ivamente «periodo massimo di occupazion­e», viene operata una correzione di rotta rispetto al passato. In una circolare del 2012 era precisato che il periodo massimo (allora di 36 mesi) costituiva un limite alla stipulazio­ne di contratti a termine e non di ricorso alla somministr­azione e che, pertanto, a limite raggiunto, sarebbe stato ancora possibile ricorrere alla somministr­azione a termine con lo stesso lavoratore. Oggi si afferma invece che «il limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinat­o quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministr­azione a termine». È esclusa da tale limitazion­e (così come da ogni altra limitazion­e che non sia il tetto quantitati­vo del 30%) l’ipotesi in cui l’agenzia assuma il lavoratore a tempo indetermin­ato.

Si tratta di un’interpreta­zione restrittiv­a, che ispira anche l’affermazio­ne secondo cui in caso di assunzione a termine di un lavoratore precedente­mente utilizzato in somministr­azione (e viceversa) è sempre necessaria l’indicazion­e della causale. Un’interpreta­zione perlomeno dubbia, considerat­o che la legge prevede la sommatoria tra somministr­azione e contratto a termine solo ai fini del limite di durata, e non dell’obbligo di causale.

La circolare “salva” poi le disposizio­ni derogatori­e (in tema di limiti quantitati­vi e di durata) contenute nei contratti collettivi in essere che, secondo il ministero, mantengono la loro validità sino alla loro naturale scadenza.

In merito alla forma scritta, si sottolinea l’eliminazio­ne della possibilit­à di desumere il termine da elementi esterni al contratto, facendo però salve ipotesi particolar­i come quella della sostituzio­ne della lavoratric­e in maternità, della quale non è ovviamente possibile conoscere a priori la data di rientro.

Quanto al periodo transitori­o, la circolare si limita a ricordare che la ratio di tale previsione è quella di «sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazio­ne dei nuovi limiti», senza fornire alcuna ulteriore indicazion­e al riguardo. Il che ben si comprende, considerat­o che la circolare è stata emanata a poche ore dalla scadenza del periodo transitori­o, conclusosi ieri.

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