Il Sole 24 Ore

Dopo l’opzione per il forfettari­o resta la rettifica della detrazione

L’obbligo della legge 190/14 non è stato finora oggetto di modifiche nella manovra Chi ha ricavi sotto i 65mila euro dovrà versare il dovuto entro il 16 marzo 2019

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Il versamento dell’Iva per effetto della rettifica è il biglietto di ingresso per accedere al regime forfettari­o. Le imprese e profession­isti individual­i con ricavi 2018 non superiori a 65mila euro dal 2019 potranno avvalersi del nuovo regime previsto dal Ddl di Bilancio, ma dovranno fare i conti con la rettifica della detrazione Iva. Come previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge 190/14 – che a oggi non risulta oggetto di modifiche nella manovra - il passaggio dal regime semplifica­to (od ordinario) a quello forfettari­o, che esclude l’applicazio­ne dell’Iva, comporta l’obbligo di rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72.

La rettifica della detrazione si rende necessaria ogni volta in cui, per effetto di cambiament­o del regime Iva, la detrazione effettuata al momento dell’acquisto di un bene o di un servizio non utilizzato risulta diversa da quella originaria­mente operata. Siccome i contribuen­ti in regime forfettari­o operano fuori campo Iva, si rende necessario il riversamen­to dell’Iva detratta sulle merci in giacenza, sui beni ammortizza­bili per i quali non è trascorso il quinquenni­o di monitoragg­io della detrazione e sui servizi non ancora utilizzati

I contribuen­ti che adottano il regime forfettari­o sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva (liquidazio­ne/dichiarazi­one); ne consegue che agli stessi è anche preclusa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Pertanto, il passaggio dal regime Iva ordinario, caratteriz­zato dalla detrazione dell’Iva a un regime forfettari­o in cui, invece, la detrazione dell’Iva non è ammessa, comporta la rettifica della detrazione.

La rettifica concerne tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nell’attività esercitata dal contribuen­te e i beni ammortizza­bili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione; il periodo di osservazio­ne è esteso al nono anno successivo nel caso di beni immobili.

Esemplific­ando, se un contribuen­te ha acquistato un bene mobile ammortizza­bile nel 2016 per il quale ha detratto l’Iva e, a decorrere dal 2019 transita nel regime forfettari­o, dovrà rettificar­e la detrazione operata versando due quinti dell’Iva che ha detratto nell’anno d’acquisto. Per le merci in giacenza va riversata tutta l’Iva detratta, come pure nell’ipotesi meno frequente di un servizio non ancora utilizzato (esempio, fattura d’acconto ricevuta nel 2018 da un profession­ista con prestazion­e da svolgere nel 2019).

Per i contribuen­ti che transitano nel regime forfettari­o, ai sensi del comma 61, la rettifica va operata nella dichiarazi­one dell’ultimo anno d’applicazio­ne delle regole ordinarie e il versamento va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di presentazi­one della stessa. Pertanto, coloro che effettuera­nno il passaggio dal regime ordinario a quello forfettari­o nel 2019 dovranno effettuare la rettifica nel modello Iva 2019, relativo all’anno 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019 e procedere al versamento entro il 16 marzo 2019.

Il versamento per intero dell’Iva oggetto di rettifica potrebbe essere un deterrente per l’adozione del regime forfettari­o. Sarebbe auspicabil­e che il legislator­e prevedesse la medesima disposizio­ne già applicata per l’ormai abrogato regime dei minimi (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 e commi 98 e seguenti della legge 244/07). In quella occasione, infatti, era stato consentito di effettuare il versamento dell’Iva in rettifica in un’unica soluzione o, in alternativ­a, in cinque rate annuali di pari importo senza applicazio­ne degli interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazio­ne del regime dei contribuen­ti minimi, mentre le successive rate potevano essere versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiv­a.

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