Dopo l’opzione per il forfettario resta la rettifica della detrazione
L’obbligo della legge 190/14 non è stato finora oggetto di modifiche nella manovra Chi ha ricavi sotto i 65mila euro dovrà versare il dovuto entro il 16 marzo 2019
Il versamento dell’Iva per effetto della rettifica è il biglietto di ingresso per accedere al regime forfettario. Le imprese e professionisti individuali con ricavi 2018 non superiori a 65mila euro dal 2019 potranno avvalersi del nuovo regime previsto dal Ddl di Bilancio, ma dovranno fare i conti con la rettifica della detrazione Iva. Come previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge 190/14 – che a oggi non risulta oggetto di modifiche nella manovra - il passaggio dal regime semplificato (od ordinario) a quello forfettario, che esclude l’applicazione dell’Iva, comporta l’obbligo di rettifica della detrazione, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72.
La rettifica della detrazione si rende necessaria ogni volta in cui, per effetto di cambiamento del regime Iva, la detrazione effettuata al momento dell’acquisto di un bene o di un servizio non utilizzato risulta diversa da quella originariamente operata. Siccome i contribuenti in regime forfettario operano fuori campo Iva, si rende necessario il riversamento dell’Iva detratta sulle merci in giacenza, sui beni ammortizzabili per i quali non è trascorso il quinquennio di monitoraggio della detrazione e sui servizi non ancora utilizzati
I contribuenti che adottano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva (liquidazione/dichiarazione); ne consegue che agli stessi è anche preclusa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Pertanto, il passaggio dal regime Iva ordinario, caratterizzato dalla detrazione dell’Iva a un regime forfettario in cui, invece, la detrazione dell’Iva non è ammessa, comporta la rettifica della detrazione.
La rettifica concerne tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nell’attività esercitata dal contribuente e i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione; il periodo di osservazione è esteso al nono anno successivo nel caso di beni immobili.
Esemplificando, se un contribuente ha acquistato un bene mobile ammortizzabile nel 2016 per il quale ha detratto l’Iva e, a decorrere dal 2019 transita nel regime forfettario, dovrà rettificare la detrazione operata versando due quinti dell’Iva che ha detratto nell’anno d’acquisto. Per le merci in giacenza va riversata tutta l’Iva detratta, come pure nell’ipotesi meno frequente di un servizio non ancora utilizzato (esempio, fattura d’acconto ricevuta nel 2018 da un professionista con prestazione da svolgere nel 2019).
Per i contribuenti che transitano nel regime forfettario, ai sensi del comma 61, la rettifica va operata nella dichiarazione dell’ultimo anno d’applicazione delle regole ordinarie e il versamento va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della stessa. Pertanto, coloro che effettueranno il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario nel 2019 dovranno effettuare la rettifica nel modello Iva 2019, relativo all’anno 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019 e procedere al versamento entro il 16 marzo 2019.
Il versamento per intero dell’Iva oggetto di rettifica potrebbe essere un deterrente per l’adozione del regime forfettario. Sarebbe auspicabile che il legislatore prevedesse la medesima disposizione già applicata per l’ormai abrogato regime dei minimi (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 e commi 98 e seguenti della legge 244/07). In quella occasione, infatti, era stato consentito di effettuare il versamento dell’Iva in rettifica in un’unica soluzione o, in alternativa, in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, mentre le successive rate potevano essere versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva.