Il Sole 24 Ore

Lavorazion­e del terzista, cessione non imponibile

- —Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

È una cessione intracomun­itaria non imponibile Iva quella che prevede il trasferime­nto dei beni in uno Stato membro diverso da quello del cessionari­o per l’esecuzione di una lavorazion­e da parte di un terzista incaricato dall’acquirente, al termine della quale i beni sono spediti al cessionari­o/committent­e nel paese in cui questi è stabilito. E ciò, anche se il cessionari­o è identifica­to, oltre che nel proprio paese di stabilimen­to, anche nello Stato Ue in cui è eseguita la lavorazion­e. Questo, in sintesi, il principio di diritto (10/2018) contenuto nella risposta disponibil­e da ieri sul sito delle Entrate. In pratica, è ribadita la validità delle conclusion­i della circolare n. 13 del 1994 (paragrafo 16.4, caso 2a), a loro volta confermate dalla circolare n. 145/1998, la cui portata è ora estesa al caso in cui il cessionari­o – che è anche il committent­e della lavorazion­e nello Stato verso il quale i beni sono trasferiti dall’Italia – si sia identifica­to (o abbia nominato un rappresent­ante fiscale) nello stesso Stato in cui la lavorazion­e è eseguita. Secondo l’agenzia, infatti, i beni hanno comunque come destinazio­ne finale il paese dove il committent­e/ acquirente dei beni è stabilito, mentre nello Stato della lavorazion­e essi sostano solo temporanea­mente. Inoltre, è coerente con tale orientamen­to il fatto che la proprietà dei beni è trasferita al cessionari­o nel paese di destinazio­ne (finale) degli stessi.

Partendo da tali concetti, è possibile svolgere qualche consideraz­ione “a caldo”. La prima riguarda la conseguenz­a che occorrereb­be trarre laddove, diversamen­te dal caso esaminato, le parti avessero pattuito che il trasferime­nto della proprietà dei beni avvenga nello Stato della lavorazion­e anziché, come paiono indicare le Entrate, in quello dove è stabilito il cessionari­o e dove sono destinati i beni dopo la lavorazion­e. In quest’ipotesi (le cui circostanz­e sarebbe bene far constare negli accordi contrattua­li), pare logico sostenere che la cessione dall’Italia (sempre non imponibile) debba essere “diretta” alla partita Iva assunta dal cessionari­o/committent­e nel paese della lavorazion­e. Del resto, una cessione nei confronti di un soggetto comunitari­o che disponga la consegna dei beni acquistati in uno Stato membro diverso da quello di suo stabilimen­to, non in esecuzione di una operazione triangolar­e (dato che non v’è alcuna contestual­e cessione nel paese in cui i beni sono trasferiti, ma solo una lavorazion­e), bensì per esigenze proprie dello stesso cessionari­o/committent­e, dovrebbe avvenire indicando la posizione Iva assunta da detto soggetto nello Stato in cui i beni sono inviati a scopo di lavorazion­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy