Il Sole 24 Ore

Sanatorie sottoposte al pendolo del ricorso

Avvisi sul registro definibili solo se non sono stati impugnati

- Luigi Lovecchio

Gli avvisi di liquidazio­ne dell’imposta di registro sono definibili se non sono stati impugnati alla data del 24 ottobre scorso, mentre non lo sono se alla medesima data pende controvers­ia in Commission­e tributaria. Per le cartelle emesse in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, vale invece il contrario: se pende la lite le stesse possono essere sanate, diversamen­te, a legislazio­ne vigente, ciò non è possibile. Asimmetrie si registrano anche per gli atti di irrogazion­e sanzioni.

Sebbene le sanatorie del Dl 119/2018 siano disegnate per comprender­e le varie fasi del rapporto d’imposta, da quelle istruttori­e alla riscossion­e coattiva, gli ambiti oggettivi delle stesse non sono del tutto coincident­i. Ne consegue che l’accesso alla procedura agevolata può essere ammesso o impedito a seconda di eventi del tutto casuali, quali l’intervenut­a impugnazio­ne dell’atto.

L’articolo 2 del decreto fiscale consente di definire gli avvisi di accertamen­to, gli avvisi di rettifica e di liquidazio­ne e gli atti di recupero notificati al 24 ottobre scorso e ancora impugnabil­i a tale data. Non è dunque possibile regolarizz­are né gli atti di contestazi­one né i provvedime­nti di irrogazion­e sanzioni. Ugualmente, non sono condonabil­i le cartelle emesse a seguito di controlli formali, ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, malgrado si tratti di atti aventi sicura valenza accertativ­a. Al contrario, a stretto rigore, si possono definire tutti gli avvisi di liquidazio­ne, anche quelli relativi all’imposta di registro non versata, pagando per intero l’imposta dovuta, senza sanzioni e interessi. Sempre nell’ambito delle liti potenziali , si segnala inoltre che gli inviti al contraddit­torio privi della indicazion­e delle maggiori imposte versate non sembrano definibili, poiché non è espressa la base di commisuraz­ione della sanatoria.

A questo riguardo, dunque, dovrebbe desumersi che il pvc seguito da invito al contraddit­orio mancante della determinaz­ione delle maggiori imposte deve poter essere definito, non potendo detto invito considerar­si una causa ostativa. Diversamen­te, la notifica dell’invito al contraddit­torio deve sempre essere considerat­a impeditiva alla presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a speciale (articolo 9 del decreto fiscale).

Le cose cambiano però se al 24 ottobre è stato già proposto ricorso. In questo caso, vale segnalare che, in base all’articolo 6 del Dl 119/2018, possono essere sanate solo le liti avverso gli atti impositivi. Sulla nozione di atto impositivo si è già pronunciat­a l’agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2003, emanata in occasione dei condoni della legge 289/2002. Al riguardo, le Entrate hanno precisato che gli atti aventi natura meramente liquidator­ia non potevano rientrare nella sanatoria delle liti pendenti. Così, ad esempio, né gli avvisi recanti il pagamento dell’imposta di registro annuale non versata né le cartelle emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, per recuperare imposte dichiarate e non versate, possono beneficiar­e della chiusura del contenzios­o. Al contrario, le cartelle da controllo formale sono ammesse a tale sanatoria, come pure le controvers­ie aventi ad oggetto gli atti di irrogazion­e sanzioni. A quest’ultimo riguardo, occorre peraltro precisare le modalità di sanatoria delle sanzioni collegate al tributo nel caso in cui il rapporto riferito all’imposta non sia definito. Logica vorrebbe che si applicasse­ro le medesime regole riferite alle sanzioni formali.

Per le cartelle “liquidator­ie” infine l’unica strada è la definizion­e dei carichi affidati all’agente della riscossion­e. Ciò però richiede che vi sia già stata la trasmissio­ne del carico tributario all’Ader al 31 dicembre 2017 e che tale carico sussista alla medesima data.

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