Sanatorie sottoposte al pendolo del ricorso
Avvisi sul registro definibili solo se non sono stati impugnati
Gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono definibili se non sono stati impugnati alla data del 24 ottobre scorso, mentre non lo sono se alla medesima data pende controversia in Commissione tributaria. Per le cartelle emesse in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, vale invece il contrario: se pende la lite le stesse possono essere sanate, diversamente, a legislazione vigente, ciò non è possibile. Asimmetrie si registrano anche per gli atti di irrogazione sanzioni.
Sebbene le sanatorie del Dl 119/2018 siano disegnate per comprendere le varie fasi del rapporto d’imposta, da quelle istruttorie alla riscossione coattiva, gli ambiti oggettivi delle stesse non sono del tutto coincidenti. Ne consegue che l’accesso alla procedura agevolata può essere ammesso o impedito a seconda di eventi del tutto casuali, quali l’intervenuta impugnazione dell’atto.
L’articolo 2 del decreto fiscale consente di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati al 24 ottobre scorso e ancora impugnabili a tale data. Non è dunque possibile regolarizzare né gli atti di contestazione né i provvedimenti di irrogazione sanzioni. Ugualmente, non sono condonabili le cartelle emesse a seguito di controlli formali, ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, malgrado si tratti di atti aventi sicura valenza accertativa. Al contrario, a stretto rigore, si possono definire tutti gli avvisi di liquidazione, anche quelli relativi all’imposta di registro non versata, pagando per intero l’imposta dovuta, senza sanzioni e interessi. Sempre nell’ambito delle liti potenziali , si segnala inoltre che gli inviti al contraddittorio privi della indicazione delle maggiori imposte versate non sembrano definibili, poiché non è espressa la base di commisurazione della sanatoria.
A questo riguardo, dunque, dovrebbe desumersi che il pvc seguito da invito al contradditorio mancante della determinazione delle maggiori imposte deve poter essere definito, non potendo detto invito considerarsi una causa ostativa. Diversamente, la notifica dell’invito al contraddittorio deve sempre essere considerata impeditiva alla presentazione della dichiarazione integrativa speciale (articolo 9 del decreto fiscale).
Le cose cambiano però se al 24 ottobre è stato già proposto ricorso. In questo caso, vale segnalare che, in base all’articolo 6 del Dl 119/2018, possono essere sanate solo le liti avverso gli atti impositivi. Sulla nozione di atto impositivo si è già pronunciata l’agenzia delle Entrate nella circolare 12/E/2003, emanata in occasione dei condoni della legge 289/2002. Al riguardo, le Entrate hanno precisato che gli atti aventi natura meramente liquidatoria non potevano rientrare nella sanatoria delle liti pendenti. Così, ad esempio, né gli avvisi recanti il pagamento dell’imposta di registro annuale non versata né le cartelle emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, per recuperare imposte dichiarate e non versate, possono beneficiare della chiusura del contenzioso. Al contrario, le cartelle da controllo formale sono ammesse a tale sanatoria, come pure le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione sanzioni. A quest’ultimo riguardo, occorre peraltro precisare le modalità di sanatoria delle sanzioni collegate al tributo nel caso in cui il rapporto riferito all’imposta non sia definito. Logica vorrebbe che si applicassero le medesime regole riferite alle sanzioni formali.
Per le cartelle “liquidatorie” infine l’unica strada è la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione. Ciò però richiede che vi sia già stata la trasmissione del carico tributario all’Ader al 31 dicembre 2017 e che tale carico sussista alla medesima data.